Capire quali corsi siano davvero obbligatori per la propria azienda richiede di incrociare due variabili: i ruoli presenti in organico e il livello di rischio dell'attività. L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata per ogni lavoratore, ma è con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che questo principio si traduce in obblighi nuovi e più stringenti: un corso dedicato per il datore di lavoro da completare entro il 19 maggio 2027 se già in attività, un corso preposti di almeno 12 ore con l'aggiornamento biennale già introdotto dal DL 146/2021, regole più precise su cosa si può fare in e-learning e cosa richiede invece l'aula o la videoconferenza sincrona.
Le figure aziendali coinvolte non si limitano ai lavoratori: preposti, spesso individuati solo di fatto e non formalmente nominati, RLS eletti dai lavoratori con formazione iniziale di 32 ore, dirigenti e lo stesso datore di lavoro sono oggi tutti destinatari di un percorso formativo specifico, ciascuno con propria durata e periodicità di aggiornamento.
Pianificare per tempo la formazione conviene sempre: la domanda di corsi cresce a ridosso delle scadenze normative, e molte aziende possono finanziare integralmente questi percorsi attraverso i fondi interprofessionali, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già versano all'INPS. Gli approfondimenti raccolti in questa guida ti aiutano a orientarti tra obblighi, ruoli e strumenti di finanziamento.
Ruoli, ore e aggiornamenti: il quadro in sintesi
Ogni lavoratore riceve una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda che l'attività sia classificata a rischio basso, medio o alto; l'aggiornamento è di 6 ore ogni cinque anni. Il preposto aggiunge un corso di almeno 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni due anni, mentre il dirigente segue 12 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il dettaglio di contenuti e moduli per ciascuna figura è nell'approfondimento su quali corsi servono davvero alla tua azienda.
Il datore di lavoro è destinatario di un corso proprio di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri, e di un aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. Chi era già datore di lavoro all'entrata in vigore dell'Accordo ha tempo fino al 19 maggio 2027 per completarlo. Le altre novità del testo, dalla verifica finale obbligatoria alla conservazione del fascicolo del corso, sono riassunte nella pagina dedicata a cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025.
L'RLS frequenta un corso iniziale di 32 ore e un aggiornamento annuale di almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore sopra i 50. Il DL 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, ha esteso l'obbligo di aggiornamento periodico anche alle aziende con meno di 15 lavoratori, affidandone le modalità alla contrattazione collettiva nazionale. Elezione, attribuzioni e percorso formativo sono trattati nell'articolo sull'RLS e la sua formazione.
Restano fuori dall'Accordo, perché regolati da decreti propri, gli addetti alle emergenze: la formazione antincendio segue il DM 2 settembre 2021 con corsi di 4, 8 o 16 ore secondo il livello, il primo soccorso il DM 388/2003 con 16 ore per il gruppo A e 12 per i gruppi B e C. Per RSPP, ASPP, coordinatori e operatori di attrezzature valgono i percorsi specifici descritti nelle pagine dei singoli corsi.
Quali corsi servono alla tua azienda: cinque passaggi
1) Parti dal codice ATECO e dal DVR: la classe di rischio indicata nel documento di valutazione determina le ore di formazione specifica dei lavoratori e, se una mansione è più esposta della media aziendale, conta la mansione. 2) Elenca i ruoli presenti in organigramma: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, eventuale datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.
3) Verifica i ruoli che esistono solo nei fatti. Il capoturno o il caposquadra che impartisce istruzioni ai colleghi è preposto anche senza nomina scritta, e dal 2021 il datore di lavoro ha l'obbligo di individuarlo formalmente; l'articolo sul preposto di fatto spiega come riconoscerlo, mentre quello sulla riforma del preposto e l'aggiornamento biennale descrive poteri e obblighi formativi.
4) Aggiungi la formazione legata a rischi e attrezzature: carrelli elevatori, PLE, lavori in quota, spazi confinati, rischio elettrico, videoterminali. 5) Confronta l'elenco con gli attestati che già possiedi, annota per ciascuno data di conclusione e scadenza, e pianifica prima i corsi mancanti, poi gli aggiornamenti scaduti, infine quelli in scadenza nei 12 mesi successivi. Il catalogo completo è nella sezione formazione per le aziende.
Scadenze: come si calcolano e cosa è cambiato nel 2025-2026
La periodicità dell'aggiornamento si calcola dalla data di conclusione del corso precedente, non dall'inizio dell'anno. Esempio: un lavoratore che ha completato la formazione specifica il 15 giugno 2021 deve concludere l'aggiornamento di 6 ore entro il 15 giugno 2026; un preposto che ha terminato il corso il 10 marzo 2025 deve aggiornarsi entro il 10 marzo 2027. Chi lascia scadere l'aggiornamento non perde l'attestato iniziale, ma non è formato finché non recupera le ore mancanti.
Per i neoassunti la formazione si colloca in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, come prevede l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva. Per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi di somministrazione, la legge di conversione del DL 159/2025 ha fissato un termine esplicito: la formazione deve concludersi entro trenta giorni dall'inizio del rapporto.
Lo stesso decreto ha previsto che le competenze formative confluiscano nel fascicolo elettronico del lavoratore, da considerare sia nella programmazione della formazione sia nei controlli, e ha affidato a un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni i criteri di accreditamento dei soggetti formatori. Per il testo dell'Accordo del 2025 e le FAQ interpretative la fonte è la pagina del Ministero del Lavoro sull'Accordo 17 aprile 2025. Le scadenze ricorrenti sono raccolte anche nello scadenzario della sicurezza.
Aula, videoconferenza o e-learning
L'Accordo distingue tre modalità. La videoconferenza sincrona, con docente collegato e partecipanti tracciati, è equiparata all'aula; l'e-learning asincrono è ammesso solo per alcuni corsi, tra cui la formazione generale dei lavoratori, il corso dei dirigenti e quello del datore di lavoro, oltre agli aggiornamenti indicati dal testo. Le parti pratiche, l'addestramento sulle attrezzature e la prova antincendio richiedono la presenza fisica.
Il corso dei preposti va svolto interamente in presenza o in videoconferenza sincrona, così come il corso base del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP. Prima di iscrivere i dipendenti a un pacchetto online, conviene verificare corso per corso la modalità ammessa: la mappa completa è nell'articolo su cosa si può fare in e-learning e FAD, e l'offerta a distanza è descritta nella pagina formazione e-learning.
Finanziare e documentare la formazione
Le aziende versano all'INPS un contributo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato alla formazione continua; aderendo a un fondo interprofessionale possono usarlo per finanziare piani formativi che, secondo le regole del singolo fondo, possono comprendere anche corsi sulla sicurezza. Funzionamento, tempi e limiti sono spiegati nell'approfondimento sui fondi interprofessionali e nella pagina finanziamenti alla formazione.
Sul fronte documentale, ogni corso deve chiudersi con una verifica dell'apprendimento verbalizzata, e l'attestato spetta solo a chi ha frequentato regolarmente e superato la prova. L'addestramento, cioè la prova pratica e l'esercitazione applicata, va tracciato in un registro informatizzato secondo l'art. 37, comma 5. In ispezione si chiedono attestati, registri presenze e verbali di verifica: tenerli ordinati per lavoratore e per scadenza è la prova più semplice dell'avvenuta formazione.