La formazione generale dei lavoratori si può fare in e-learning, la prova pratica antincendio no. La mappa aggiornata di cosa è ammesso online, cosa richiede la videoconferenza sincrona e cosa esige la presenza, dopo l'Accordo Stato-Regioni 2025.
E-learning, videoconferenza, aula: tre modalità diverse
Nella formazione sulla sicurezza convivono tre modalità che la normativa tratta in modo molto diverso. L'aula è la presenza fisica di docente e discenti. La videoconferenza sincrona è equiparata all'aula a tutti gli effetti, purché garantisca interazione in tempo reale, verifica delle presenze e possibilità di intervento. L'e-learning (o FAD asincrona) è la fruizione di contenuti su piattaforma, nei tempi scelti dal discente, con tutoraggio e tracciamento.
L'errore più comune è considerare la videoconferenza una forma di e-learning: non lo è. Un corso che la norma richiede in presenza può quasi sempre svolgersi anche in videoconferenza sincrona, mentre non può svolgersi in e-learning asincrono. Distinguere le tre modalità è la chiave per capire cosa è possibile fare online.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 dedica un intero allegato all'e-learning, fissando requisiti puntuali: piattaforma con tracciamento dell'attività, verifica dell'identità del discente, tutor qualificato, test intermedi e finali, e limiti chiari sui corsi ammessi.
Cosa si può fare in e-learning
In e-learning asincrono sono ammessi: la formazione generale dei lavoratori (4 ore), la formazione specifica per le attività a rischio basso, gli aggiornamenti quinquennali dei lavoratori, la formazione dei dirigenti e i relativi aggiornamenti, i moduli teorici normativi di diversi percorsi (ad esempio il modulo giuridico del corso per datori di lavoro e parte della formazione RSPP), oltre agli aggiornamenti per RSPP e ASPP.
Sono queste, non a caso, le formazioni a contenuto prevalentemente cognitivo e normativo, dove la piattaforma può garantire un apprendimento efficace. Per le aziende distribuite su più sedi o con forte turnover, l'e-learning su questi percorsi consente di formare i neoassunti immediatamente, senza attendere la composizione di un'aula.
Cosa richiede l'aula o la videoconferenza sincrona
Richiedono interazione sincrona (aula o videoconferenza): la formazione specifica dei lavoratori per i rischi medio e alto, la formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e il suo aggiornamento biennale, la formazione dei RLS e buona parte dei moduli gestionali e relazionali dei percorsi per datori di lavoro e RSPP.
Richiedono invece la presenza fisica, senza alternative: tutte le prove pratiche. La parte pratica dei corsi antincendio (uso di estintori e presidi), la parte pratica del primo soccorso (manovre di rianimazione, gestione dell'emergenza), le prove pratiche delle abilitazioni attrezzature (carrelli, PLE, gru, escavatori) e ogni addestramento all'uso di DPI di terza categoria, come i sistemi anticaduta per i lavori in quota o gli autorespiratori.
La logica è evidente: dove l'obiettivo è un saper fare manuale e gestuale, nessuna piattaforma può sostituire l'esercitazione con attrezzature reali sotto la supervisione di un istruttore.
Come scegliere la modalità giusta (ed evitare attestati carta straccia)
Il mercato offre purtroppo corsi interamente online anche dove la norma non li ammette: un attestato di formazione preposti conseguito in e-learning asincrono, o un antincendio senza prova pratica, è privo di valore e in sede ispettiva equivale a formazione mancante, con le relative sanzioni. Prima di acquistare un corso online verifica sempre che la modalità sia ammessa per quel percorso e che l'ente sia qualificato.
La soluzione più efficiente per molte aziende è il blended: teoria in e-learning o videoconferenza dove ammesso, pratica in presenza concentrata in mezze giornate. Il nostro catalogo indica per ogni corso le modalità normativamente ammesse, e i nostri consulenti possono costruire un piano formativo misto che minimizza le ore di assenza dal lavoro senza sacrificare la conformità.