Formazione
Corsi RLS
Il percorso completo per il RLS: 32 ore di formazione base e aggiornamento annuale calibrato sulla dimensione aziendale.
Di cosa si tratta
Formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: corso base di 32 ore ex art. 37 comma 10 del D.Lgs. 81/2008 e aggiornamenti annuali di 4 ore (aziende 15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50 lavoratori); sotto i 15 lavoratori l'aggiornamento è previsto dal DL 159/2025 con modalità affidate alla contrattazione collettiva.
Chi è il RLS e come viene individuato
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, con attribuzioni definite dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/2008: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva su valutazione dei rischi e organizzazione della formazione, ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Nelle aziende con più di 15 lavoratori l'elezione avviene di norma nell'ambito delle rappresentanze sindacali, mentre nelle aziende più piccole il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
Quando in azienda non viene eletto alcun RLS, le funzioni sono svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), individuato a livello di comparto produttivo o area territoriale: questa figura, prevista proprio per garantire il diritto alla rappresentanza anche nelle piccole imprese, richiede una formazione equivalente a quella del RLS aziendale ma con un focus organizzativo diverso, dovendo seguire più realtà produttive contemporaneamente.
Nei contesti con più imprese operanti nello stesso sito produttivo, come nei grandi cantieri o negli stabilimenti multi-azienda, può inoltre operare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP), con attribuzioni che si aggiungono a quelle del RLS aziendale per garantire il coordinamento della sicurezza tra le diverse imprese presenti.
Cosa prevede la normativa
Gli artt. 37 commi 10-11 del D.Lgs. 81/2008 stabiliscono che il RLS debba ricevere una formazione particolare, in materia di salute e sicurezza, riguardante i rischi specifici esistenti nell'ambito in cui esercita la propria rappresentanza, con contenuti che comprendono normativa in materia, principali soggetti coinvolti, tecniche di comunicazione e nozioni di valutazione dei rischi. Gli artt. 47-50 definiscono invece le attribuzioni e le tutele riconosciute a questa figura nell'esercizio del suo mandato.
La durata minima del corso base, fissata in 32 ore dall'art. 37 comma 11, può essere aumentata dalla contrattazione collettiva di settore, che in alcuni comparti a maggior rischio prevede percorsi più estesi. L'aggiornamento periodico è annuale, con durata minima di 4 ore per le aziende tra 15 e 50 lavoratori e di 8 ore per quelle di dimensioni maggiori; il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha esteso un aggiornamento proporzionato anche alle aziende con meno di 15 lavoratori, affidandone le modalità alla contrattazione collettiva.
La formazione del RLS non è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: restano come riferimento l'art. 37 commi 10-11 del D.Lgs. 81/2008 e i contratti collettivi, che ne definiscono contenuti, durate aggiuntive e modalità.
Cosa succede in caso di inadempienza
L'azienda che non consente la formazione del RLS, o che non ne facilita l'aggiornamento annuale, viola un diritto di rappresentanza dei lavoratori che la legge considera strumentale al funzionamento dell'intero sistema di prevenzione: le conseguenze comprendono sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali a carico del datore di lavoro, oltre a possibili contestazioni sindacali che possono sfociare in vertenze o procedure di raffreddamento delle relazioni industriali.
Un RLS non formato o non aggiornato, inoltre, non è nella condizione di esercitare pienamente le proprie funzioni di consultazione e verifica, indebolendo il presidio partecipativo che la normativa affida ai lavoratori stessi accanto ai controlli del datore di lavoro e degli organi di vigilanza esterni.
RLS aziendale, territoriale e di sito: le differenze
Il RLS aziendale opera all'interno di una singola impresa e ne conosce a fondo l'organizzazione, i rischi e i processi produttivi, potendo quindi esercitare un controllo capillare e continuativo. Il RLST, al contrario, segue più aziende di un comparto o di un'area territoriale, spesso di piccole dimensioni prive di una rappresentanza sindacale strutturata, e richiede quindi competenze più trasversali per adattarsi rapidamente a contesti produttivi diversi tra loro.
Il RLSSP entra in gioco nei siti in cui operano contemporaneamente più datori di lavoro, come grandi cantieri, poli logistici o stabilimenti con appalti multipli, con il compito specifico di favorire il coordinamento della sicurezza tra le diverse imprese presenti, un aspetto che il solo RLS aziendale non è nella condizione di presidiare da solo. Comprendere quale figura sia effettivamente applicabile al proprio contesto aiuta l'azienda a strutturare correttamente la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza.
Corsi RLS
I corsi disponibili
Prima formazione e aggiornamenti periodici, con durate e contenuti conformi alla normativa vigente.
Corso RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
da 350 €
DettagliAggiornamento RLS — aziende da 15 a 50 lavoratori
da 80 €
DettagliAggiornamento RLS — aziende con più di 50 lavoratori
da 120 €
DettagliDomande frequenti
32 ore di corso base, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva che in alcuni settori a maggior rischio prevedono percorsi più estesi, più l'aggiornamento annuale: 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Sotto i 15 lavoratori l'aggiornamento è definito dalla contrattazione collettiva.
Sì. L'art. 37 comma 11 prevede l'aggiornamento annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50; dopo il DL 159/2025 l'aggiornamento riguarda anche le aziende con meno di 15 lavoratori, con durata e modalità fissate dalla contrattazione collettiva.
In videoconferenza sincrona sì, essendo equiparata alla presenza; l'e-learning asincrono non è ammesso salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva applicabile.
Il RLS aziendale è eletto o designato dai lavoratori di una singola impresa e ne conosce direttamente l'organizzazione; il RLST subentra quando in azienda non viene eletto alcun rappresentante, tipicamente nelle piccole imprese, e segue più realtà produttive di un comparto o area territoriale. Entrambe le figure devono comunque seguire una formazione conforme ai contenuti minimi previsti dalla legge.
Il mancato aggiornamento compromette la piena legittimità dell'esercizio del ruolo e può essere rilevato in sede di verifica come una carenza organizzativa dell'azienda, che deve garantire al RLS il tempo e le risorse necessarie per partecipare regolarmente ai percorsi di aggiornamento.
Di norma il mandato del RLS aziendale è circoscritto all'unità produttiva in cui è stato eletto; per gruppi con più sedi è possibile prevedere un RLS per ciascuna unità produttiva o, in alternativa, forme di coordinamento tra rappresentanti, ma la formazione va comunque calibrata sui rischi specifici di ciascun contesto rappresentato.
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