Domande frequenti
Le risposte alle domande più comuni
Obblighi, scadenze, modalità online, sanzioni e costi: abbiamo raccolto le domande che riceviamo ogni giorno e le abbiamo organizzate per tipo di interlocutore.
Domande generali
Sì. L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a formare ogni lavoratore, e la definizione di lavoratore è molto ampia: comprende dipendenti, soci lavoratori, apprendisti, stagisti, tirocinanti e lavoratori somministrati. Basta quindi una sola persona che presta attività lavorativa, anche part-time, perché scattino gli obblighi formativi. A questi si aggiungono i corsi per le figure della sicurezza (preposti, addetti antincendio e primo soccorso, RLS) e, con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione dello stesso datore di lavoro.
Dipende dal corso. La formazione dei lavoratori si aggiorna ogni 5 anni (6 ore), quella dei preposti ogni 2 anni dopo la riforma, dirigenti e datori di lavoro ogni 5 anni, antincendio ogni 5 anni, primo soccorso ogni 3 anni, RLS ogni anno, abilitazioni attrezzature ogni 5 anni. L'attestato riporta sempre la data del corso: da quella si calcola la scadenza dell'aggiornamento. Il nostro scadenzario interattivo ricostruisce in pochi minuti tutte le periodicità applicabili alla tua azienda.
In parte. L'e-learning asincrono è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, la formazione specifica a rischio basso, i dirigenti e molti aggiornamenti. Altri percorsi, come la formazione dei preposti o la specifica a rischio medio e alto, richiedono interazione in tempo reale e si possono svolgere in aula o in videoconferenza sincrona. Le prove pratiche (antincendio, primo soccorso, attrezzature, DPI di III categoria) richiedono sempre la presenza fisica. Diffida dei corsi interamente online dove la norma non li ammette: l'attestato sarebbe privo di valore.
La mancata formazione è un reato contravvenzionale punito dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.474 a 6.388 euro circa, per ciascuna fattispecie violata. In caso di ispezione l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione con termine per regolarizzare e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda. Lo scenario più grave è l'infortunio di un lavoratore non formato: la formazione omessa pesa in modo determinante nell'accertamento delle responsabilità penali e civili del datore di lavoro.
Sempre l'azienda. La formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori: è un principio espresso dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008. Le ore di corso sono a tutti gli effetti orario retribuito. L'azienda può però abbattere o azzerare i costi aderendo a un fondo interprofessionale e finanziando i corsi con il proprio 0,30% già versato all'INPS.
Ogni attestato che rilasciamo riporta un codice univoco di verifica. Inserendo il codice nella sezione di verifica attestati del nostro sito ottieni immediatamente conferma dell'autenticità, del corso frequentato, della data di rilascio e dell'eventuale scadenza. Il servizio è gratuito e utilizzabile anche da aziende terze e organi di vigilanza che debbano verificare un documento.
Domande di: Aziende
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e comunque il percorso va completato entro 60 giorni dall'assunzione. Nel frattempo il lavoratore non dovrebbe essere adibito a mansioni a rischio senza adeguata informazione e affiancamento. Con i nostri calendari mensili e i corsi in e-learning per la formazione generale è possibile avviare la formazione fin dal primo giorno.
Sì. Per gruppi a partire indicativamente da 6-8 partecipanti organizziamo edizioni aziendali dedicate presso la vostra sede, con docente e attrezzature (inclusi estintori e manichini per le prove pratiche) portati da noi. È la formula più efficiente per aziende con molti lavoratori da formare o aggiornare, e consente di calibrare esempi e casi pratici sulla vostra realtà operativa.
Sì. Per le aziende clienti teniamo un registro delle scadenze formative di ogni lavoratore e vi avvisiamo con congruo anticipo quando un aggiornamento è in scadenza, proponendo le date utili a calendario. È il modo più semplice per non trovarsi mai con attestati scaduti, specie dopo l'introduzione dell'aggiornamento biennale dei preposti.
Nella maggior parte dei casi sì. Se l'azienda aderisce a un fondo interprofessionale (l'adesione è gratuita e si fa tramite UniEmens), la formazione può essere finanziata con il conto formazione o con gli avvisi del fondo. Gestiamo noi l'intero iter: verifica delle risorse disponibili, presentazione del piano, erogazione e rendicontazione. Richiedi una verifica gratuita della tua posizione.
Sì. Al termine di ogni corso rilasciamo attestati conformi agli Accordi Stato-Regioni, con l'indicazione di ente organizzatore, normativa di riferimento, monte ore, verifica di apprendimento e firma del responsabile del progetto formativo. Conserviamo inoltre registri di presenza e test, che restano disponibili anche a distanza di anni in caso di verifica ispettiva o di smarrimento dell'attestato.
Domande di: Lavoratori
In linea generale sì. La formazione già ricevuta costituisce credito formativo: la formazione generale vale in modo permanente, mentre la formazione specifica resta valida se la nuova mansione ricade nello stesso livello di rischio, fermo restando l'obbligo del nuovo datore di lavoro di integrare la formazione sui rischi specifici della nuova azienda. Conserva sempre i tuoi attestati originali: sono un patrimonio personale che ti segue nel percorso professionale.
Sì. La formazione obbligatoria sulla sicurezza si svolge durante l'orario di lavoro e le ore di corso sono normalmente retribuite. Il datore di lavoro non può chiederti di frequentare i corsi fuori orario senza compensazione, né addebitarti il costo del corso: la legge vieta espressamente oneri economici a carico dei lavoratori.
Sì, se il corso è stato svolto con noi. Conserviamo l'archivio storico di tutti gli attestati rilasciati: basta una richiesta con i tuoi dati anagrafici e, se lo ricordi, il periodo del corso. Ti invieremo copia dell'attestato in formato digitale. Puoi anche verificare in autonomia la validità del tuo attestato con il codice riportato sul documento.
Solo per giustificato motivo. L'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori designati per le emergenze non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo (ad esempio condizioni di salute incompatibili). In cambio hai diritto a una formazione adeguata e gratuita, e l'incarico costituisce una competenza spendibile anche nel tuo percorso professionale.
Dipende. Il lavoratore autonomo puro non ha obblighi formativi generali, ma se opera in cantiere è tenuto agli obblighi dell'art. 21 (uso di attrezzature conformi e DPI) e la formazione è per lui una facoltà fortemente raccomandata, spesso richiesta dai committenti in sede di qualificazione. Se utilizza attrezzature per cui è prevista l'abilitazione (carrelli, PLE, escavatori), l'abilitazione è invece obbligatoria anche per gli autonomi.
Domande di: Professionisti
Sì. I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sono progettati per essere validi ai fini del monte ore quinquennale (40 ore per RSPP, 20 per ASPP) previsto dalla normativa. Molti dei nostri seminari e corsi specialistici sono inoltre spendibili come aggiornamento per formatori ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e, ove accreditati, per i coordinatori CSP/CSE. Ogni scheda corso indica i crediti riconosciuti.
Certamente. Molti nostri corsisti sono consulenti, ingegneri, architetti e tecnici della prevenzione che frequentano i percorsi per RSPP, coordinatori o formatori per ampliare i servizi offerti ai propri clienti. Offriamo inoltre convenzioni per studi professionali che iscrivono più partecipanti o che indirizzano a noi i corsi dei propri clienti mantenendo la regia della consulenza.
Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 richiede il prerequisito (diploma) più uno dei sei criteri alternativi, che combinano esperienza professionale, esperienza didattica e percorsi formativi. Il possesso si autocertifica e si documenta con CV, attestati e lettere di incarico. Il nostro corso formatori da 24 ore è uno dei percorsi utili a integrare i criteri, e rilascia attestato con verifica finale.
Selezioniamo periodicamente docenti qualificati ai sensi del DI 6 marzo 2013, con esperienza specifica nelle aree tematiche (normativa, rischi tecnici, emergenze, attrezzature). Se possiedi i requisiti puoi inviarci la tua candidatura con CV dettagliato dalla pagina contatti: valutiamo le collaborazioni sia per la docenza in aula e videoconferenza sia per le edizioni presso le aziende clienti.
Domande di: Enti e PA
Sì, integralmente. Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici. Nella PA il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il dirigente con poteri di gestione e autonomia di spesa individuato dall'organo di vertice: una designazione da formalizzare con attenzione, perché in sua assenza la responsabilità risale all'organo di vertice stesso. Lavoratori, preposti, dirigenti e figure dell'emergenza seguono gli stessi percorsi formativi del settore privato.
Sì. Siamo abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i servizi di formazione e possiamo essere destinatari di ordini diretti di acquisto, trattative dirette e RdO. Per importi sotto soglia supportiamo gli uffici nella predisposizione della documentazione. Emettiamo fattura elettronica con split payment e CIG secondo le indicazioni dell'ente.
Sì. Per il mondo scolastico curiamo la formazione di dirigenti scolastici (datori di lavoro), DSGA, docenti e personale ATA, degli addetti alle emergenze e degli studenti equiparati a lavoratori nelle attività di laboratorio e nei percorsi PCTO. I calendari sono costruiti sui tempi della scuola, con edizioni pomeridiane e nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
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