Consulenza

Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

Se i tuoi lavoratori sono esposti a rischi che richiedono controllo medico — videoterminali, movimentazione carichi, rumore, sostanze chimiche e molti altri — la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 è un obbligo. Un lavoratore senza giudizio di idoneità è un lavoratore che non potrebbe essere adibito alla mansione: noi organizziamo tutto, dalla nomina del Medico Competente al calendario visite.

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Nomina del Medico Competente

Ti mettiamo a disposizione un Medico Competente in possesso dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, con lettera di nomina e comunicazioni di legge. Il medico collabora con datore di lavoro e RSPP alla valutazione dei rischi, come previsto dall'art. 25.

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Protocollo sanitario su misura

Sulla base del DVR, il Medico Competente definisce il protocollo sanitario: quali accertamenti, per quali mansioni, con quale periodicità. Niente visite inutili, nessuna visita dovuta dimenticata.

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Organizzazione delle visite

Pianifichiamo visite preventive, periodiche, a richiesta e al rientro da assenze superiori a 60 giorni, in ambulatorio o direttamente in azienda con unità mobile per ridurre i fermi di produzione. Gestiamo convocazioni, giudizi di idoneità e relativa archiviazione.

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Scadenzario sanitario e relazione annuale

Monitoriamo le scadenze delle idoneità di ogni lavoratore e ti avvisiamo in anticipo. Il Medico Competente partecipa alla riunione periodica e comunica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza, come previsto dalla norma.

I vantaggi

Cosa ottieni con questo servizio

  • Sorveglianza conforme agli artt. 25, 38 e 41 del D.Lgs. 81/2008
  • Protocollo sanitario calibrato sui rischi reali, senza costi superflui
  • Visite anche in azienda: meno ore di lavoro perse
  • Scadenze idoneità monitorate per singolo lavoratore
  • Coordinamento diretto tra medico, RSPP e valutazione dei rischi
  • Documentazione sanitaria gestita nel rispetto della privacy

Domande frequenti su Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

Nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, cioè quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui la normativa richiede il controllo medico: ad esempio uso di videoterminali oltre 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, agenti chimici e biologici, lavoro notturno.

Adibire un lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza giudizio di idoneità espone il datore di lavoro a sanzioni e, in caso di infortunio o malattia professionale, a pesanti conseguenze sul piano della responsabilità. Anche il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alle visite.

Sì: l'art. 25 prevede che il Medico Competente visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. Il sopralluogo è incluso nel nostro servizio ed è verbalizzato.

Sì, coordiniamo la sorveglianza sanitaria su più unità locali con un unico protocollo e un unico referente, organizzando le visite sede per sede o presso ambulatori convenzionati vicini a ciascuna.

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