Consulenza
Sorveglianza sanitaria e Medico Competente
Se i tuoi lavoratori sono esposti a rischi che richiedono controllo medico — videoterminali, movimentazione carichi, rumore, sostanze chimiche e molti altri — la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 è un obbligo. Un lavoratore senza giudizio di idoneità è un lavoratore che non potrebbe essere adibito alla mansione: noi organizziamo tutto, dalla nomina del Medico Competente al calendario visite.
01
Nomina del Medico Competente
Ti mettiamo a disposizione un Medico Competente in possesso dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, con lettera di nomina e comunicazioni di legge. Il medico collabora con datore di lavoro e RSPP alla valutazione dei rischi, come previsto dall'art. 25.
02
Protocollo sanitario su misura
Sulla base del DVR, il Medico Competente definisce il protocollo sanitario: quali accertamenti, per quali mansioni, con quale periodicità. Niente visite inutili, nessuna visita dovuta dimenticata.
03
Organizzazione delle visite
Pianifichiamo visite preventive, periodiche, a richiesta e al rientro da assenze superiori a 60 giorni, in ambulatorio o direttamente in azienda con unità mobile per ridurre i fermi di produzione. Gestiamo convocazioni, giudizi di idoneità e relativa archiviazione.
04
Scadenzario sanitario e relazione annuale
Monitoriamo le scadenze delle idoneità di ogni lavoratore e ti avvisiamo in anticipo. Il Medico Competente partecipa alla riunione periodica e comunica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza, come previsto dalla norma.
I vantaggi
Cosa ottieni con questo servizio
- Sorveglianza conforme agli artt. 25, 38 e 41 del D.Lgs. 81/2008
- Protocollo sanitario calibrato sui rischi reali, senza costi superflui
- Visite anche in azienda: meno ore di lavoro perse
- Scadenze idoneità monitorate per singolo lavoratore
- Coordinamento diretto tra medico, RSPP e valutazione dei rischi
- Documentazione sanitaria gestita nel rispetto della privacy
Domande frequenti su Sorveglianza sanitaria e Medico Competente
Nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, cioè quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per cui la normativa richiede il controllo medico: ad esempio uso di videoterminali oltre 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, agenti chimici e biologici, lavoro notturno.
Adibire un lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria senza giudizio di idoneità espone il datore di lavoro a sanzioni e, in caso di infortunio o malattia professionale, a pesanti conseguenze sul piano della responsabilità. Anche il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alle visite.
Sì: l'art. 25 prevede che il Medico Competente visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. Il sopralluogo è incluso nel nostro servizio ed è verbalizzato.
Sì, coordiniamo la sorveglianza sanitaria su più unità locali con un unico protocollo e un unico referente, organizzando le visite sede per sede o presso ambulatori convenzionati vicini a ciascuna.
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