Normativa

Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia per la formazione sicurezza

12 gennaio 2026 · 7 minuti di lettura

Formazione obbligatoria per il datore di lavoro, aggiornamento biennale del preposto, unificazione dei vecchi accordi in un testo unico: la guida completa alle novità dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e alle scadenze da segnare in agenda.

Un accordo che riscrive le regole della formazione

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, rappresenta la riforma più profonda della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo attua quanto previsto dall'art. 37 del Testo Unico, come modificato dal D.L. 146/2021, e sostituisce in un unico documento la quasi totalità degli accordi precedenti in materia di formazione.

L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato semplificare un quadro normativo che negli anni si era frammentato in numerosi accordi separati (lavoratori, datori di lavoro RSPP, attrezzature, e-learning), dall'altro rafforzare la qualità e l'effettività della formazione, con regole più stringenti su docenti, verifiche di apprendimento e tracciabilità dei percorsi.

Per aziende, lavoratori ed enti di formazione si tratta di un cambiamento operativo concreto, con nuovi obblighi che diventano pienamente esigibili alla scadenza del periodo transitorio: il 24 maggio 2026, dodici mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La novità principale: il corso obbligatorio per il datore di lavoro

La novità di maggiore impatto è l'introduzione, per la prima volta, di un obbligo formativo generalizzato in capo al datore di lavoro. Fino ad oggi il datore di lavoro era tenuto a formarsi solo se sceglieva di svolgere direttamente i compiti di RSPP; con il nuovo Accordo, ogni datore di lavoro deve frequentare un corso di almeno 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e in un modulo sulla gestione e organizzazione della sicurezza in azienda.

Il corso deve essere completato entro la fine del periodo transitorio, quindi entro il 24 maggio 2026, per tutti i datori di lavoro di aziende già attive. Chi avvia una nuova attività dovrà formarsi prima di iniziare a esercitare il proprio ruolo. È previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Attenzione a non confondere questo corso con il percorso per datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP (DLSPP): quest'ultimo resta un percorso distinto e più lungo, modulato sul livello di rischio dell'azienda. Il nuovo corso da 16 ore riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli che hanno nominato un RSPP esterno.

Preposti: aggiornamento biennale e formazione rafforzata

Il secondo pilastro della riforma riguarda i preposti, figura già al centro delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021. Il nuovo Accordo conferma che la formazione del preposto deve svolgersi interamente con modalità che garantiscano interazione (aula o videoconferenza sincrona) e fissa la periodicità dell'aggiornamento a due anni, contro i cinque previsti in precedenza dall'Accordo del 2011.

La formazione particolare e aggiuntiva del preposto viene ridefinita nei contenuti, con maggiore enfasi sui poteri di intervento: il preposto deve saper riconoscere le situazioni di pericolo, interrompere l'attività in caso di rischio grave e immediato e segnalare le non conformità al datore di lavoro o al dirigente.

Per le aziende questo significa rivedere lo scadenzario formativo: i preposti già formati dovranno essere aggiornati con cadenza biennale e i registri interni andranno adeguati alla nuova periodicità. Un preposto non aggiornato espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008.

Un testo unico per la formazione: cosa viene accorpato

Il nuovo Accordo unifica e sostituisce i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP), del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro) e del 7 luglio 2016 (RSPP e ASPP), oltre alle linee applicative collegate. Le regole su durata, contenuti, docenti, e-learning e riconoscimento dei crediti formativi si trovano ora in un unico documento organico.

Restano invece esclusi dal perimetro dell'Accordo i percorsi disciplinati da norme speciali, come la formazione antincendio (DM 2 settembre 2021), il primo soccorso (DM 388/2003), gli ambienti confinati (DPR 177/2011) e la formazione HACCP, che seguono le rispettive discipline di settore.

L'Accordo interviene anche sulle modalità di erogazione: viene ribadito quali corsi sono ammessi in e-learning e quali richiedono presenza o videoconferenza sincrona, con requisiti tecnici più precisi per le piattaforme e per la verifica dell'identità dei partecipanti.

Le scadenze: cosa fare entro il 24 maggio 2026

Il periodo transitorio di dodici mesi si chiude il 24 maggio 2026. Entro quella data i datori di lavoro devono aver completato il nuovo corso di 16 ore e le aziende devono aver allineato i percorsi formativi interni alle nuove regole. La formazione erogata secondo i vecchi accordi prima della scadenza del transitorio resta valida, così come gli attestati già rilasciati, che seguono le ordinarie scadenze di aggiornamento.

Il nostro consiglio operativo è di non attendere gli ultimi mesi: la domanda di corsi per datori di lavoro crescerà sensibilmente a ridosso della scadenza e organizzare la formazione per tempo consente di pianificare aula, videoconferenza o sessioni dedicate in azienda senza urgenze.

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