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Preposti

Corso per preposti

Formazione particolare e aggiuntiva per preposti alla sicurezza — 12 ore

A chi è rivolto

Lavoratori individuati come preposti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: capireparto, capisquadra, capocantiere, capoturno e chiunque, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintenda all'attività lavorativa di altri lavoratori esercitando un potere di iniziativa. Dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare formalmente per iscritto uno o più preposti in ogni articolazione organizzativa: il corso è quindi rivolto anche a lavoratori che, pur senza una qualifica contrattuale dirigenziale, sono chiamati di fatto a coordinare e vigilare su colleghi, apprendisti o personale somministrato. Le 12 ore sono di sola formazione particolare e aggiuntiva da preposto: la formazione generale e specifica da lavoratore non è compresa e va completata prima di iscriversi.

Requisiti di accesso: Nessun titolo di studio specifico richiesto; è necessario essere già formalmente individuati o in procinto di essere individuati come preposti dal proprio datore di lavoro. È obbligatorio aver già completato la formazione generale e specifica da lavoratore: l'Accordo del 17 aprile 2025 stabilisce che al corso per preposti si accede solo dopo questa formazione, che non è compresa nelle 12 ore. All'iscrizione chiediamo gli attestati da lavoratore. È richiesta una comprensione dell'italiano almeno di livello B1, necessaria per partecipare attivamente alle esercitazioni di comunicazione e vigilanza.

Obiettivi del corso

  • Conoscere obblighi, responsabilità e poteri del preposto ex artt. 19 e 26 del D.Lgs. 81/2008
  • Saper vigilare sull'osservanza delle disposizioni aziendali e sull'uso dei DPI da parte dei lavoratori sovrintesi
  • Saper intervenire per modificare comportamenti non conformi e interrompere le attività pericolose
  • Conoscere le tecniche di comunicazione efficace per il ruolo di sovrintendenza
  • Saper riconoscere situazioni di rischio e segnalare le carenze al datore di lavoro e al dirigente
  • Saper documentare gli interventi di vigilanza e le segnalazioni effettuate
  • Comprendere il valore probatorio della vigilanza attiva in caso di infortunio

Programma didattico

Modulo giuridico-normativo

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
  • Il preposto dopo la L. 215/2021: individuazione obbligatoria e potere di interrompere l'attività
  • Responsabilità civile e penale del preposto e rapporto con la delega di funzioni
  • Obblighi documentali connessi alla formalizzazione dell'incarico di preposto

Gestione e organizzazione della sicurezza

  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
  • Gestione dei lavoratori con contratti atipici, somministrati e apprendisti
  • Modalità di segnalazione delle non conformità al datore di lavoro e al dirigente

Valutazione dei rischi e controllo delle attività dei lavoratori

  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • Incidenti e infortuni mancati: rilevazione e analisi
  • Vigilanza sull'uso di DPI e attrezzature: casi di sovrintendenza
  • Esercitazione sull'esercizio del potere-dovere di interruzione dell'attività

Comunicazione e informazione

  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
  • Simulazioni di individuazione di comportamenti non conformi e azioni correttive
  • Test di verifica finale dell'apprendimento

Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Con l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 la formazione particolare e aggiuntiva del preposto passa da 8 a una durata minima di 12 ore, articolate in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e controllo delle attività dei lavoratori, comunicazione e informazione), a cui si accede solo dopo la formazione da lavoratore. Corso e aggiornamento biennale di almeno 6 ore si svolgono in presenza o in videoconferenza sincrona, senza e-learning.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento valido su tutto il territorio nazionale, conforme all'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Riporta i moduli seguiti, la durata complessiva e la modalità (aula o videoconferenza sincrona) e l'esito della verifica finale. Codice univoco verificabile online sul nostro sito, utile al datore di lavoro per documentare l'avvenuta individuazione formale del preposto richiesta dalla L. 215/2021.

Domande frequenti sul corso

Non in e-learning: l'art. 37 comma 7-ter e l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 richiedono la formazione in presenza, a cui l'Accordo equipara la videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente e con controllo delle presenze. Il corso si può quindi seguire interamente in videoconferenza sincrona, in aula oppure in formula blended che combina le due modalità.

Chiunque, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali, sovrintenda all'attività lavorativa di altri lavoratori, anche senza un inquadramento contrattuale dirigenziale. Dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare formalmente il preposto o i preposti in ogni struttura organizzativa in cui sia presente personale da coordinare, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Almeno 6 ore ogni 2 anni. La cadenza biennale è prevista dall'art. 37 comma 7-ter, introdotto dal DL 146/2021, ed è confermata dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025; con l'Accordo del 2011 era quinquennale. Chi era formato da oltre due anni all'entrata in vigore dell'Accordo doveva aggiornarsi entro maggio 2026 e, se non l'ha fatto, deve recuperare subito.

L'art. 56 del D.Lgs. 81/2008 punisce la violazione degli obblighi del preposto con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda, con importi rivalutati del 15,9% per le violazioni dal 6 ottobre 2023; il datore di lavoro che non forma il preposto risponde invece ai sensi dell'art. 55 con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Per l'art. 55 l'importo raddoppia se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplica oltre dieci. In caso di infortunio dovuto a carenza di vigilanza, la responsabilità penale del preposto può concorrere con quella del datore di lavoro e del dirigente.

Nella sostanza normativa sono lo stesso percorso: almeno 12 ore di formazione particolare e aggiuntiva, accessibili solo dopo la formazione generale e specifica da lavoratore, che non è compresa. Il modulo aggiuntivo è impostato per chi viene promosso preposto e affronta il passaggio di ruolo; il vecchio modulo da 8 ore dell'Accordo 2011 non è più conforme per i corsi avviati dopo il periodo transitorio.

Sì, l'attestato ha validità legale su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione in cui è stato erogato il corso o dalla sede dell'ente formatore, purché rilasciato da un soggetto conforme ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni.

No, sono percorsi distinti con finalità diverse: quello del preposto sviluppa competenze di vigilanza operativa diretta sui lavoratori, mentre i moduli A-B-C per RSPP sviluppano competenze di progettazione e gestione del sistema di prevenzione a livello aziendale. Le ore non sono cumulabili tra i due percorsi, anche se molte competenze acquisite come preposto risultano utili nel percorso RSPP.

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