Preposti

Modulo particolare aggiuntivo per preposti

Formazione aggiuntiva per lavoratori già formati — 8 ore

A chi è rivolto

Lavoratori già in regola con la formazione generale e specifica ex art. 37 che vengono nominati preposti e devono integrare soltanto la formazione particolare e aggiuntiva prevista per il ruolo. È il caso tipico di lavoratori esperti promossi a capoturno o caporeparto, di apprendisti qualificati a fine percorso o di dipendenti a cui viene affidato un incarico di coordinamento nell'ambito di una riorganizzazione aziendale conseguente all'obbligo di individuazione dei preposti introdotto dalla L. 215/2021.

Requisiti di accesso: Aver completato la formazione generale e specifica per lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008). Il corso non è adatto a chi non ha ancora svolto tale formazione di base: in quel caso è necessario iscriversi al corso preposti completo da 12 ore.

Obiettivi del corso

  • Acquisire la formazione particolare e aggiuntiva richiesta al preposto
  • Conoscere compiti, poteri e responsabilità della funzione di sovrintendenza
  • Saper individuare fattori di rischio e comportamenti non conformi
  • Applicare tecniche di comunicazione e vigilanza efficaci
  • Saper gestire la segnalazione delle criticità al datore di lavoro e al dirigente
  • Comprendere il potere-dovere di interruzione dell'attività in caso di pericolo grave e immediato

Programma didattico

Ruolo e responsabilità del preposto

4 ore
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale e loro relazioni
  • Obblighi del preposto ex art. 19 e novità della L. 215/2021
  • Incidenti e infortuni mancati: rilevazione e analisi
  • Responsabilità civile e penale connessa alla funzione di sovrintendenza

Vigilanza e parte pratico-applicativa (in presenza)

4 ore
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
  • Esercitazioni pratiche di vigilanza e controllo sull'uso dei DPI
  • Gestione delle non conformità e segnalazione al datore di lavoro
  • Simulazioni di esercizio del potere di interruzione dell'attività
  • Test di verifica finale dell'apprendimento

Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Con l'ASR 17/04/2025 la parte pratica del modulo deve svolgersi in presenza e l'aggiornamento del ruolo diventa biennale invece che quinquennale, in coerenza con il rafforzamento del ruolo del preposto voluto dalla L. 215/2021.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento valido su tutto il territorio nazionale, conforme all'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008. Riporta l'espresso riferimento alla formazione da lavoratore già posseduta e alla parte aggiuntiva completata. Codice univoco verificabile online sul nostro sito.

Domande frequenti sul corso

Il corso da 12 ore comprende anche la parte di formazione di base da lavoratore; il modulo aggiuntivo da 8 ore è riservato a chi è già in regola con la formazione generale e specifica per lavoratori e deve integrare solo la parte dedicata al ruolo di preposto, risparmiando quindi 4 ore rispetto al percorso completo.

No. La parte pratico-applicativa deve svolgersi in presenza, come richiesto dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. La parte teorica può essere seguita in videoconferenza sincrona, riducendo gli spostamenti pur mantenendo l'efficacia dell'esercitazione pratica sul campo.

L'aggiornamento del preposto è di 6 ore con cadenza biennale, secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, a prescindere dal fatto che l'accesso al ruolo sia avvenuto tramite questo modulo aggiuntivo o tramite il corso completo da 12 ore.

Il datore di lavoro che individua un preposto privo della formazione particolare e aggiuntiva viola l'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 ed è soggetto alle sanzioni dell'art. 55, con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. In caso di infortunio riconducibile a una carenza di vigilanza, l'assenza di formazione specifica del preposto aggrava ulteriormente la posizione dell'azienda.

Sì, l'attestato ha piena validità nazionale, come tutti i percorsi formativi conformi all'Accordo Stato-Regioni, indipendentemente dalla regione o dall'ente formatore che lo eroga.

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