Preposti
Aggiornamento preposti
Aggiornamento biennale obbligatorio per preposti — 6 ore
A chi è rivolto
Preposti già formati che devono rinnovare la formazione particolare e aggiuntiva ogni due anni: capisquadra, capireparto, capiturno, capocantiere, responsabili di punto vendita e capiufficio che coordinano altri lavoratori. Rientrano sia i preposti individuati formalmente dal datore di lavoro, come richiede l'art. 18 dopo la L. 215/2021, sia quelli che svolgono di fatto la funzione di sovrintendenza. Il corso riguarda in particolare due gruppi: chi è stato formato prima di maggio 2023 e non ha ancora recuperato l'aggiornamento richiesto dal regime transitorio dell'Accordo, e chi ha fatto il corso o l'ultimo aggiornamento nel 2024 o nel 2025 e si avvicina alla scadenza biennale.
Requisiti di accesso: Aver completato la formazione particolare e aggiuntiva per preposti: il corso da 8 ore previsto dall'Accordo del 2011 oppure quello da almeno 12 ore previsto dall'Accordo del 17 aprile 2025. Serve la data di conclusione del corso base o dell'ultimo aggiornamento.
Obiettivi del corso
- Calcolare la propria scadenza secondo il nuovo ciclo biennale e il regime transitorio dell'Accordo
- Ripassare gli obblighi dell'art. 19: vigilanza, intervento, interruzione dell'attività e segnalazione
- Applicare il potere di interruzione in situazioni realistiche e documentarlo correttamente
- Riconoscere carenze di mezzi, attrezzature e luoghi di lavoro da segnalare al datore di lavoro o al dirigente
- Gestire comportamenti non conformi ricorrenti con tecniche di comunicazione efficaci
- Superare la verifica finale di apprendimento
Programma didattico
Modulo 1 — Il ruolo dopo la riforma: cosa ricordare
2 ore- Art. 19 dopo la L. 215/2021: intervenire, interrompere l'attività, segnalare
- Individuazione formale del preposto e tutela da pregiudizi per lo svolgimento della funzione
- Sanzioni dell'art. 56 e posizione del preposto nella catena delle responsabilità
- Novità dell'Accordo 17/04/2025 e degli interventi normativi successivi
Modulo 2 — Vigilanza sul campo
2 ore- Analisi di mancati infortuni e infortuni con carenze di sovrintendenza
- Controllo dell'uso dei DPI e delle procedure di lavoro
- Vigilanza su neoassunti, lavoratori somministrati e personale di imprese esterne
- Come scrivere una segnalazione utile al datore di lavoro o al dirigente
Modulo 3 — Esercitazioni e verifica
2 ore- Simulazioni guidate: correzione di un comportamento scorretto e interruzione di un'attività pericolosa
- Comunicazione con i lavoratori: richiamo, istruzione, verifica della comprensione
- Discussione di casi portati dai partecipanti
- Verifica finale dell'apprendimento
Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
L'Accordo del 17 aprile 2025 ha reso operativa la cadenza biennale già indicata dall'art. 37 comma 7-ter: almeno 6 ore ogni due anni, contro le 6 ore ogni cinque anni dell'Accordo del 2011. Per chi era formato da più di due anni all'entrata in vigore dell'Accordo (maggio 2025), l'aggiornamento andava completato entro dodici mesi, cioè entro maggio 2026: chi non lo ha fatto è oggi in ritardo. Formazione e aggiornamento del preposto non possono svolgersi in e-learning.
Attestato rilasciato
Attestato di aggiornamento rilasciato dopo il superamento della verifica finale, valido 2 anni, conforme all'art. 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Riporta la data di conclusione, da cui decorre il biennio successivo, e la modalità di erogazione (aula o videoconferenza sincrona). Codice univoco verificabile online sul nostro sito.
Domande frequenti sul corso
Dipende da quando è stato fatto l'ultimo corso. Formazione conclusa più di due anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo (maggio 2025): aggiornamento entro maggio 2026, termine ormai superato. Formazione più recente: il biennio decorre dall'entrata in vigore dell'Accordo, quindi scadenza a maggio 2027. Per i corsi svolti dopo, valgono due anni dalla data dell'attestato: corso del 20 ottobre 2026, aggiornamento entro il 20 ottobre 2028.
Il ruolo non decade, perché il preposto è tale per le funzioni che esercita, ma la sua formazione non è in regola. Il datore di lavoro e il dirigente rispondono della mancata formazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, con arresto da due a quattro mesi o ammenda. In caso di infortunio, una carenza di vigilanza da parte di un preposto non aggiornato aggrava la posizione dell'azienda.
Solo in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente, che l'Accordo equipara alla presenza. Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 confermano che l'e-learning è espressamente escluso per formazione e aggiornamento dei preposti. Un attestato ottenuto con un corso registrato da seguire quando si vuole non soddisfa l'obbligo dell'art. 37 comma 7-ter.
No. Un aggiornamento concluso nel 2022 era stato svolto più di due anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, quindi ricadeva nel regime transitorio: il nuovo aggiornamento andava completato entro maggio 2026. Oggi serve un aggiornamento di 6 ore il prima possibile; da quella data ripartirà il ciclo biennale ordinario.
Sì, sono due obblighi distinti. La formazione da lavoratore si aggiorna con 6 ore ogni cinque anni, quella da preposto con 6 ore ogni due anni. Le due scadenze vanno tenute separate: un aggiornamento non sostituisce l'altro, anche se alcuni contenuti, come l'uso dei DPI, compaiono in entrambi.
Non si ripete il corso base. Un terzo del tempo è dedicato agli obblighi dell'art. 19 e alle novità normative, un terzo all'analisi di episodi di vigilanza mancata, un terzo a simulazioni: come richiamare un collega, quando interrompere un'attività, come scrivere la segnalazione. Il corso si chiude con la verifica finale obbligatoria.
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