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Approfondimenti

RLS: elezione, ruolo e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

20 aprile 2026 · 8 minuti di lettura

L'RLS va eletto o designato dai lavoratori in ogni azienda, senza soglie minime: il datore di lavoro non può nominarlo. Una volta in carica ha diritto a un corso iniziale di almeno 32 ore e a un aggiornamento annuale di 4 ore (15-50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50), a carico dell'azienda e in orario di lavoro.

Chi elegge l'RLS e quanti ne servono

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. L'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato un RLS: non esiste una soglia di dipendenti sotto la quale l'istituto non si applica.

Le modalità cambiano con le dimensioni. Fino a 15 lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende a livello territoriale o di comparto. Oltre i 15 lavoratori è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; solo se queste mancano i lavoratori lo eleggono al loro interno.

Il numero minimo è fissato dal comma 7: un rappresentante fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000. La contrattazione collettiva può aumentarlo e definisce anche modalità di elezione, durata del mandato, ore di permesso retribuito e strumenti a disposizione. Per questo, prima di organizzare l'elezione, conviene leggere il CCNL applicato e l'eventuale accordo interconfederale di riferimento. Nelle aziende con più sedi il calcolo si fa per unità produttiva, cioè per ogni stabilimento o struttura con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale: è il criterio richiamato anche dalla Commissione interpelli nell'interpello n. 5 del 2024.

Il ruolo del datore di lavoro: cosa può fare e cosa no

L'elezione appartiene ai lavoratori. Il datore di lavoro non può nominare l'RLS né indicare un candidato: un rappresentante scelto dall'azienda non è un RLS ai sensi dell'art. 47 e le consultazioni fatte con lui non valgono come consultazioni del rappresentante. Il compito del datore di lavoro è informare i lavoratori del diritto di eleggerlo e consentire loro di riunirsi e votare.

Se i lavoratori non eleggono nessuno, le funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST, art. 48) o, dove previsto, dal rappresentante di sito produttivo (art. 49). La mancata elezione non è quindi un inadempimento del datore di lavoro, ma va documentata: un verbale che attesti l'informazione data ai lavoratori e l'esito dell'assemblea è la prova più semplice da esibire in caso di controllo. Lo stesso verbale andrà aggiornato se, in un momento successivo, i lavoratori decidono di procedere all'elezione.

Quando c'è una nuova elezione o designazione, o cambia il nominativo, il datore di lavoro deve comunicarlo all'INAIL in via telematica (art. 18, comma 1, lettera aa) con il servizio online Dichiarazione RLS. Se l'RLS resta lo stesso non serve ripetere la comunicazione ogni anno; il nominativo dell'RLST invece non va comunicato dall'azienda.

Le attribuzioni dell'art. 50 e le incompatibilità

L'art. 50 elenca attribuzioni concrete. L'RLS accede ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, è consultato sull'organizzazione della formazione, riceve le informazioni sui rischi, sugli infortuni e sulle malattie professionali e quelle provenienti dai servizi di vigilanza. La consultazione non è una formalità: va fatta prima che le decisioni siano prese, e lasciarne traccia scritta è nell'interesse di entrambe le parti.

Partecipa alla riunione periodica dell'art. 35, può formulare osservazioni durante le visite ispettive e fare ricorso alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate. Su richiesta riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI, con l'obbligo di riservatezza su dati personali e segreti industriali.

Per svolgere l'incarico deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione e non può subire pregiudizi per la sua attività: gode delle stesse tutele dei rappresentanti sindacali. Il comma 7 aggiunge un'incompatibilità precisa: chi è RLS non può essere nominato RSPP o ASPP. È un errore frequente nelle piccole aziende, dove si tende ad affidare entrambi i ruoli all'unico dipendente con esperienza in materia; per capire come scegliere il responsabile del servizio si veda la guida su RSPP interno o esterno.

Formazione RLS: 32 ore iniziali e aggiornamento annuale

La formazione dell'RLS è disciplinata direttamente dall'art. 37, commi 10 e 11, e non dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che regola lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e attrezzature ma non contiene un percorso dedicato all'RLS. Modalità, durata e contenuti specifici sono rinviati alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di minimi fissati dalla legge.

Il corso RLS iniziale dura almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure adottate, con verifica di apprendimento. I contenuti minimi sono otto: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale, soggetti coinvolti e obblighi, fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure tecniche, organizzative e procedurali, aspetti normativi della rappresentanza, nozioni di tecnica della comunicazione.

L'aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e almeno 8 ore in quelle con più di 50. Con le modifiche introdotte dal DL 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, il comma 11 prevede anche per le imprese con meno di 15 lavoratori che la contrattazione collettiva disciplini l'aggiornamento secondo un principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni e del livello di rischio.

Come per tutta la formazione obbligatoria, il corso si svolge in orario di lavoro e non può comportare costi per il lavoratore. Le modalità di erogazione (aula, videoconferenza) le stabilisce il contratto collettivo: prima di iscrivere l'RLS a un corso a distanza, verifica che il CCNL applicato lo consenta.

Esempio: lo scadenzario RLS di un'azienda di 40 dipendenti

Esempio: un'azienda metalmeccanica con 40 lavoratori, senza RSU, convoca l'assemblea e i lavoratori eleggono un RLS il 10 febbraio 2026. I passaggi da mettere a calendario sono questi.

1) Entro pochi giorni dal verbale di elezione, comunicazione del nominativo all'INAIL con il servizio Dichiarazione RLS. 2) Iscrizione al corso iniziale di 32 ore il prima possibile, così che l'RLS possa esercitare le attribuzioni con competenza; le 12 ore sui rischi specifici vanno costruite sul DVR dell'azienda. 3) Consegna su richiesta di una copia del DVR e convocazione alla riunione periodica, obbligatoria oltre i 15 lavoratori.

4) Aggiornamento di almeno 4 ore entro ogni anno successivo: con l'azienda tra 15 e 50 dipendenti, se il corso iniziale si chiude a marzo 2026 il primo aggiornamento RLS di 4 ore va completato entro marzo 2027, poi ogni dodici mesi. 5) Se l'organico supera i 50 lavoratori, dall'anno successivo il monte ore passa a 8 con l'aggiornamento RLS di 8 ore. Conservare attestati e registri presenze rende la verifica immediata in caso di ispezione.

La formazione dell'RLS rientra fra gli obblighi dell'art. 37 sanzionati dall'art. 55: l'omissione è punita con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente. Importi e procedura di prescrizione sono spiegati nell'articolo sulle sanzioni per formazione sicurezza mancante.

Gli errori che emergono più spesso nei controlli

Il primo errore è considerare chiusa la questione con una rinuncia firmata. I lavoratori possono non eleggere un RLS, ma il datore di lavoro deve poter dimostrare di averli informati, e in quel caso le funzioni passano all'RLST: le consultazioni previste dall'art. 50 non scompaiono, cambiano interlocutore.

Il secondo è designare d'ufficio un dipendente di fiducia, magari lo stesso che fa da ASPP. Oltre all'incompatibilità dell'art. 50, comma 7, un RLS scelto dall'azienda rende contestabili tutte le consultazioni svolte con lui, comprese quelle sul DVR. Il terzo è formare l'RLS una sola volta: l'aggiornamento annuale è tra le scadenze più brevi dell'intero sistema e va inserito in uno scadenzario insieme agli altri corsi, come spiegato nella guida alla formazione obbligatoria.

Il quarto errore riguarda la consultazione sul DVR. Capita che l'RLS firmi il documento a cose fatte, senza essere stato sentito durante la valutazione: la firma attesta la presa visione, non la consultazione preventiva e tempestiva richiesta dall'art. 50. Un verbale di riunione o una richiesta di parere con data anteriore alla firma del DVR risolve il problema. Infine, quando l'RLS cambia, va aggiornata la comunicazione all'INAIL e il nuovo rappresentante deve frequentare il corso iniziale: l'attestato del predecessore non si trasferisce.

Domande frequenti

No. L'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 riserva l'elezione o la designazione ai lavoratori. Se nessuno si candida o i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante, le funzioni passano all'RLS territoriale o di sito produttivo. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori del loro diritto, consentire l'assemblea e conservare il verbale che documenta l'esito della procedura.

L'aggiornamento è annuale. La legge fissa minimi di 4 ore all'anno per le imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per quelle con più di 50. Per le imprese con meno di 15 lavoratori, dopo il DL 159/2025, la durata è definita dalla contrattazione collettiva nazionale in modo proporzionato alle dimensioni e al livello di rischio dell'azienda.

No. La comunicazione telematica all'INAIL prevista dall'art. 18, comma 1, lettera aa, è dovuta solo in caso di nuova elezione o designazione, oppure quando cambia il nominativo già comunicato. Si effettua con il servizio online Dichiarazione RLS. Il nominativo dell'RLS territoriale non deve essere comunicato dall'azienda.

La legge prevede un'incompatibilità espressa solo con il ruolo di RSPP o ASPP (art. 50, comma 7). Nulla vieta che l'RLS sia anche addetto alle emergenze, purché riceva la formazione specifica prevista per quel ruolo. Va però valutato che il doppio incarico non limiti il tempo dedicato alla rappresentanza, che deve restare libero da condizionamenti.

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