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Guide pratiche

Movimentazione manuale dei carichi: rischi, obblighi e formazione

9 marzo 2026 · 10 minuti di lettura

La movimentazione manuale dei carichi è regolata dal Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 (articoli 167-171). Il datore di lavoro deve prima evitarla con mezzi meccanici o scelte organizzative, poi valutare il rischio residuo con le norme ISO 11228, informare, formare e addestrare i lavoratori e attivare la sorveglianza sanitaria quando la valutazione la richiede.

Cosa rientra nella movimentazione manuale dei carichi

L'art. 167 del D.Lgs. 81/2008 definisce la movimentazione manuale dei carichi come le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. La definizione è volutamente ampia: non riguarda solo chi solleva casse in magazzino, ma anche chi spinge un transpallet manuale, chi sposta pazienti in un reparto ospedaliero o chi scarica sacchi di cemento in cantiere.

I disturbi muscolo-scheletrici legati al lavoro rappresentano la parte prevalente delle malattie professionali denunciate all'INAIL, e il sovraccarico della colonna lombare ne è una componente importante. Il danno si costruisce lentamente: lombalgie ricorrenti, protrusioni ed ernie discali compaiono spesso dopo anni di gesti ripetuti, quando intervenire è più costoso sia per il lavoratore sia per l'azienda.

Il rischio non dipende solo dal peso. Contano la frequenza dei sollevamenti, la distanza del carico dal corpo, l'altezza da cui si preleva, le torsioni del busto, la qualità della presa, lo spazio disponibile e le condizioni del pavimento. Per questo un'attività con scatole leggere ma movimentate centinaia di volte per turno può risultare più gravosa di un sollevamento pesante ma occasionale.

Gli obblighi del datore di lavoro: articoli 168 e 169

L'art. 168 fissa un ordine di priorità preciso. Prima di tutto il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale. Solo quando non è possibile evitarla deve organizzare i posti di lavoro in modo da renderla il più sicura possibile, valutare le condizioni di sicurezza e salute in base all'Allegato XXXIII, adottare misure per ridurre il rischio e sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 sulla base della valutazione.

L'Allegato XXXIII elenca i fattori di rischio legati al carico, allo sforzo fisico, all'ambiente e alle esigenze dell'attività, e indica le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1, 2 e 3) come criteri di riferimento per la valutazione. Transpallet, sollevatori, tavoli regolabili in altezza e rulliere non sono quindi accessori facoltativi: sono la prima misura che un ispettore si aspetta di vedere considerata nel documento di valutazione dei rischi.

L'art. 169 riguarda informazione, formazione e addestramento. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori indicazioni sul peso del carico, sul centro di gravità o sul lato più pesante quando il contenuto è collocato in modo eccentrico, e garantire una formazione adeguata e un addestramento sulle corrette manovre e procedure da adottare. Il testo completo del Titolo VI è consultabile sul D.Lgs. 81/2008 in Normattiva.

Come si valuta il rischio: norme ISO 11228 e metodo NIOSH

Per il sollevamento e il trasporto si applica la ISO 11228-1, che riguarda oggetti di massa pari o superiore a 3 kg e deriva dal metodo NIOSH. Si parte da una massa di riferimento e la si moltiplica per sei fattori che descrivono la postazione: altezza delle mani all'inizio del sollevamento, dislocazione verticale, distanza orizzontale del carico dal corpo, angolo di asimmetria, frequenza e durata, qualità della presa. Il risultato è il peso limite raccomandato; il rapporto tra peso effettivo e peso limite è l'indice di sollevamento, e un valore superiore a 1 indica un rischio da ridurre riprogettando il compito.

La norma non fissa un peso massimo di legge. Le masse di riferimento usate più spesso in Italia, riportate anche nella scheda INAIL sulla norma ISO 11228-1, sono 25 kg per gli uomini tra 20 e 45 anni, 20 kg per le donne della stessa fascia e per gli uomini più giovani o oltre i 45 anni, 15 kg per le donne più giovani o oltre i 45 anni, in condizioni ideali. La stessa scheda ricorda che della tabella esistono interpretazioni diverse: il valutatore deve dichiarare quali valori usa.

Traino e spinta (carrelli, transpallet, roll container) si valutano con la ISO 11228-2, che confronta le forze misurate con un dinamometro con valori limite. I compiti con carichi leggeri ad alta frequenza, come il confezionamento o la cassa di un supermercato, rientrano invece nella ISO 11228-3 sui movimenti ripetuti degli arti superiori. La pagina INAIL sulla movimentazione manuale dei carichi raccoglie gli strumenti di approfondimento per ciascun metodo.

Esempio di calcolo: il prelievo di cartoni da un bancale

Esempio: un magazziniere preleva cartoni da 12 kg da un bancale appoggiato a terra e li posa su una rulliera. Le mani partono a 30 cm da terra, il carico è a 40 cm dal corpo, il busto ruota di circa 30 gradi, la presa è discreta e la frequenza è di alcuni sollevamenti al minuto per buona parte del turno. Applicando i fattori della norma si ottengono, a titolo indicativo, questi moltiplicatori: altezza 0,87, dislocazione 0,91, distanza orizzontale 0,63, asimmetria 0,90, frequenza 0,75, presa 0,95.

Con una massa di riferimento di 25 kg il peso limite raccomandato è 25 x 0,87 x 0,91 x 0,63 x 0,90 x 0,75 x 0,95, cioè circa 8 kg. L'indice di sollevamento è 12 diviso 8, pari a 1,5: il compito supera la soglia e va riprogettato. Il risultato non dipende dalla forza del singolo lavoratore, ma dalla geometria della postazione.

Si interviene sulla postazione: il bancale viene alzato a 70 cm con un sollevatore a forbice, la rulliera viene avvicinata in modo da eliminare la torsione e il cartone si preleva a 25 cm dal corpo. I moltiplicatori di altezza, distanza e asimmetria salgono a circa 0,99, 1 e 1; il peso limite diventa circa 16 kg e l'indice scende a 0,75. Se la mansione è svolta anche da lavoratrici e si usa la massa di 20 kg, l'indice sale a circa 0,93: il compito resta accettabile ma vicino alla soglia, e conviene ridurre ancora il peso dei colli o la frequenza.

Formazione e addestramento nel 2026

Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 la movimentazione manuale dei carichi resta uno dei rischi trattati nella formazione specifica dei lavoratori, la cui durata minima dipende dalla classe di rischio dell'azienda (4, 8 o 12 ore), con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. Le novità dell'accordo sono riassunte nella guida al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, mentre per un'azienda a rischio medio il riferimento è la formazione specifica rischio medio.

Per le mansioni in cui la valutazione rileva un rischio non trascurabile, le ore generiche non bastano: l'art. 169 chiede un addestramento sulle corrette manovre, che per sua natura è pratico. Un buon corso sulla movimentazione manuale dei carichi alterna una parte teorica (anatomia della colonna, patologie, fattori di rischio, uso degli ausili) a prove di sollevamento, trasporto, traino e spinta con carichi simili a quelli reali.

La norma non fissa una periodicità autonoma per questo addestramento. È ragionevole ripeterlo quando cambiano i processi, quando si introducono nuovi ausili, dopo un infortunio da sforzo o quando il medico competente segnala un aumento di disturbi alla schiena, e richiamarlo comunque nell'aggiornamento quinquennale.

Un ruolo spesso dimenticato è quello del preposto: è lui che vede ogni giorno se gli ausili vengono usati o lasciati in un angolo perché «si fa prima a mano». Inserire nella formazione dei preposti esempi concreti di movimentazione scorretta da correggere sul campo rende l'addestramento dei lavoratori molto più efficace nel tempo.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori da tutelare in modo particolare

Quando la valutazione individua un rischio da movimentazione manuale, i lavoratori esposti vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente, che stabilisce protocollo e periodicità e può esprimere giudizi di idoneità con limitazioni, ad esempio un limite di peso o il divieto di sollevamenti sopra le spalle. Il datore di lavoro deve rispettare queste prescrizioni riorganizzando i compiti; come funziona il processo è spiegato nella guida alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi del datore di lavoro. Dal 2025, con il DL 159/2025 convertito dalla L. 198/2025, è esplicito che le visite disposte dal medico competente, escluse quelle preassuntive, si svolgono in orario di lavoro.

Per le lavoratrici in gravidanza il D.Lgs. 151/2001 vieta i lavori di trasporto e sollevamento di pesi durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto: la lavoratrice va spostata ad altre mansioni. Attenzione anche ai giovani, agli over 45, a chi rientra da una lunga assenza per malattia e ai neoassunti, per i quali le masse di riferimento standard possono non essere adeguate.

Se l'azienda non dispone delle competenze per misurare forze e calcolare gli indici, la valutazione dei rischi specifici può essere affidata a un tecnico e poi integrata nel DVR.

Checklist operativa per mettersi in regola

1) Elencare tutte le mansioni che comportano sollevamento, trasporto, traino o spinta, compresi i compiti occasionali come lo scarico merci. 2) Verificare per ciascuna se la movimentazione può essere eliminata con mezzi meccanici o con una diversa organizzazione. 3) Per i compiti residui, applicare la parte pertinente della ISO 11228 e annotare nel DVR dati, masse di riferimento e indici ottenuti.

4) Definire le misure di riduzione con responsabile e scadenza: ausili, altezze di lavoro, peso dei colli, rotazione delle mansioni. 5) Etichettare i carichi con il peso e, se necessario, con il lato più pesante. 6) Erogare formazione specifica e addestramento pratico ai lavoratori esposti e conservarne la registrazione.

7) Trasmettere la valutazione al medico competente e programmare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 8) Ripetere la valutazione quando cambiano postazioni, prodotti o organizzazione, come previsto per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 9) Coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella scelta degli ausili e nella verifica dei risultati: chi lavora sulla postazione segnala per primo i compiti che gli indici numerici sottostimano, come le prese scomode o i colli deformabili.

Domande frequenti

No. Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un limite unico, ma rinvia alle norme ISO 11228, che partono da masse di riferimento (in Italia di solito 25 kg per gli uomini adulti e 20 kg per le donne adulte, valori più bassi per giovani e over 45) e le riducono in base alle condizioni reali. Il peso accettabile in una postazione concreta può quindi essere molto più basso, anche sotto i 10 kg.

Sì. La definizione dell'art. 167 comprende anche le azioni di spingere e tirare. Per questi compiti la valutazione si fa con la norma ISO 11228-2, misurando con un dinamometro la forza iniziale e quella di mantenimento e confrontandole con i valori di riferimento. Ruote usurate, pavimenti irregolari e rampe sono fattori che spesso fanno superare i limiti.

La formazione specifica dei lavoratori, che include questo rischio, si aggiorna con almeno 6 ore ogni cinque anni secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Per l'addestramento pratico la legge non fissa una scadenza propria: va ripetuto quando cambiano postazioni, carichi o ausili, dopo infortuni da sforzo e quando il medico competente rileva un aumento di disturbi dorso-lombari.

È obbligatoria quando la valutazione dei rischi individua un rischio da movimentazione manuale per quella mansione, come previsto dall'art. 168. Se la valutazione dimostra che il compito è eliminato o che il rischio è trascurabile, non scatta. Per questo il DVR deve riportare il metodo e gli indici ottenuti: senza dati, l'esclusione della sorveglianza non è motivata.

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