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Rischi specifici

Corso Movimentazione Manuale dei Carichi

Informazione, formazione e addestramento sul sollevamento, trasporto, traino e spinta dei carichi: 4 ore

A chi è rivolto

Lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha individuato un'esposizione a movimentazione manuale dei carichi, cioè operazioni di sollevamento, deposizione, trasporto, spinta, traino o spostamento di un carico che comportano rischi soprattutto dorso-lombari: magazzinieri e addetti alla logistica, operai di produzione e confezionamento, addetti al carico e scarico, muratori e manovali, operatori socio-sanitari e infermieri che movimentano pazienti, addetti alle pulizie, al facchinaggio e alla grande distribuzione. Il Titolo VI chiede prima di tutto di evitare la movimentazione manuale con attrezzature meccaniche o misure organizzative; dove non è possibile, il datore di lavoro deve ridurre il rischio e fornire informazione, formazione e addestramento (art. 169). Il corso è utile anche ai preposti di magazzino e reparto, che devono vigilare sul rispetto delle procedure e segnalare i carichi non conformi.

Requisiti di accesso: Nessun prerequisito di accesso. Chi ha limitazioni o prescrizioni del medico competente per la colonna o gli arti superiori deve segnalarlo prima della parte pratica: le prove verranno adattate. Per sfruttare l'addestramento è utile conoscere gli ausili presenti in azienda e, se possibile, avere a disposizione l'esito della valutazione del rischio della propria mansione.

Obiettivi del corso

  • Capire come la colonna vertebrale reagisce al carico e perché i disturbi dorso-lombari si sviluppano nel tempo
  • Riconoscere i fattori di rischio: peso, frequenza, distanze, torsioni, presa, ambiente
  • Leggere gli esiti della valutazione del rischio aziendale e il significato dell'indice di rischio
  • Eseguire correttamente sollevamento, deposizione, trasporto, spinta e traino
  • Scegliere e usare gli ausili disponibili: transpallet, carrelli, sollevatori, piani regolabili
  • Organizzare il lavoro in squadra per carichi pesanti, ingombranti o instabili
  • Segnalare tempestivamente sintomi e situazioni di rischio al preposto e al medico competente

Programma didattico

Rischi, valutazione e obblighi

2 ore
  • Anatomia essenziale della colonna e patologie da sovraccarico biomeccanico
  • Titolo VI del D.Lgs. 81/2008: gerarchia delle misure, dall'eliminazione all'addestramento
  • Valutazione secondo la UNI ISO 11228-1:2022: massa di riferimento differenziata per genere ed età, fattori moltiplicativi, indice di rischio
  • Trasporto e massa cumulativa, traino e spinta (ISO 11228-2), cenni ai movimenti ripetuti (ISO 11228-3)
  • Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente

Addestramento pratico

2 ore
  • Prova di sollevamento e deposizione: base d'appoggio, avvicinamento del carico, schiena in posizione neutra, niente torsioni
  • Trasporto, spinta e traino di carrelli e transpallet manuali
  • Movimentazione in coppia o in squadra: comandi, sincronizzazione, ruoli
  • Ausili e organizzazione della postazione: altezza dei piani, scaffalature, posizione dei carichi più pesanti
  • Esempio guidato: analisi di una postazione di picking e proposte di miglioramento

Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato formazione specifica e aggiornamento dei lavoratori, a cui questi contenuti appartengono, confermando l'aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. Sul piano tecnico la UNI ISO 11228-1 è stata aggiornata nel 2022, con una prima valutazione rapida e modelli per compiti complessi.

Attestato rilasciato

Attestato di formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 81/2008, con contenuti, durata, modalità e indicazione delle prove pratiche svolte, verificabile online tramite codice univoco. Nella modalità videoconferenza l'attestato riporta che la parte pratica è stata svolta come dimostrazione guidata: in questo caso l'addestramento sul posto di lavoro va completato in azienda e registrato.

Domande frequenti sul corso

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un peso unico: rinvia alla valutazione del rischio con le norme ISO 11228. La massa di riferimento cambia con genere ed età della popolazione lavorativa; un'interpretazione riportata dall'INAIL indica, per sollevamenti occasionali in condizioni ideali, 25 kg per gli uomini adulti fino a 45 anni e 20 kg per le donne adulte, con valori più bassi per giovani e lavoratori anziani.

Sì, quando la valutazione dei rischi rileva movimentazione manuale non eliminabile. L'art. 169 impone al datore di lavoro di fornire informazioni su peso e centro di gravità dei carichi, formazione adeguata sui rischi e addestramento sulle corrette manovre. La presenza di transpallet o carrelli non esonera, se una parte delle operazioni resta manuale.

L'addestramento, per definizione, richiede di provare le manovre sotto la guida di una persona esperta. In aula o in modalità blended le prove si svolgono in presenza. In videoconferenza le tecniche vengono mostrate e commentate, ma la prova pratica sulla propria postazione va completata in azienda, ad esempio dal preposto o da un formatore, e registrata.

Si confronta il peso effettivamente sollevato con il peso raccomandato, ottenuto riducendo la massa di riferimento con fattori legati ad altezza, distanza, dislocazione verticale, torsione, presa e frequenza. Se il rapporto supera 1 la postazione è a rischio. Esempio: lo stesso cartone da 12 kg può essere accettabile preso a un metro da terra e non accettabile se prelevato dal pavimento più volte al minuto.

Il Titolo VI non fissa una scadenza propria. I contenuti rientrano però nella formazione specifica dei lavoratori, che l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 chiede di aggiornare con almeno 6 ore ogni cinque anni, e l'addestramento va ripetuto quando cambiano mansione, carichi, ausili o layout. Dopo un infortunio o una segnalazione del medico competente conviene intervenire subito.

La violazione degli obblighi del Titolo VI, compresi quelli dell'art. 169, è sanzionata dall'art. 170 del D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni per l'omessa formazione specifica dell'art. 37. In caso di malattia professionale o infortunio, la mancanza di formazione e addestramento documentati pesa nella valutazione della responsabilità del datore di lavoro.

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