Guide pratiche

DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi, chi deve averlo e quando aggiornarlo

3 novembre 2025 · 7 minuti di lettura

Il DVR è il documento fondamentale della sicurezza aziendale: obbligatorio per chiunque abbia almeno un lavoratore, non delegabile dal datore di lavoro, da aggiornare a ogni modifica significativa. Guida pratica a contenuti, scadenze e sanzioni.

Cos'è il DVR e perché è il cuore del sistema di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento in cui il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nella propria azienda e definisce le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma di miglioramento e i ruoli dell'organizzazione della sicurezza.

Non è un adempimento burocratico: il DVR è la fotografia tecnica dell'azienda da cui discendono tutte le altre misure, dalla formazione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria, dalla scelta dei DPI alle procedure di emergenza. Un DVR ben fatto è anche lo strumento che orienta gli investimenti in sicurezza dove servono davvero.

La valutazione dei rischi e la firma del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro: può (e in molti casi deve) farsi affiancare da RSPP, medico competente e consulenti, ma la responsabilità del documento resta sua.

Chi deve avere il DVR

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore, intendendo per lavoratore anche soci lavoratori, collaboratori, tirocinanti e lavoratori a chiamata. Restano esclusi solo i lavoratori autonomi senza dipendenti e le imprese familiari pure ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico, che hanno comunque obblighi ridotti in materia di attrezzature e DPI.

Dal 31 maggio 2013 non esiste più l'autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori: anche le microimprese devono redigere un DVR vero e proprio, eventualmente utilizzando le procedure standardizzate previste dal DM 30 novembre 2012.

Il documento deve avere data certa (tipicamente garantita dalla firma congiunta di datore di lavoro, RSPP, medico competente ove nominato e RLS) e deve essere custodito in azienda, anche su supporto informatico, a disposizione degli organi di vigilanza.

Cosa deve contenere

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 fissa i contenuti minimi: la relazione sulla valutazione di tutti i rischi (con i criteri adottati), le misure di prevenzione e protezione e i DPI conseguenti, il programma delle misure per il miglioramento nel tempo, le procedure per l'attuazione e i ruoli che vi devono provvedere, il nominativo di RSPP, RLS e medico competente, e l'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.

La valutazione deve coprire tutti i rischi: quelli infortunistici, quelli igienico-ambientali (rumore, vibrazioni, agenti chimici, cancerogeni, biologici), quelli trasversali come lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere ed età. Per molti rischi specifici il Testo Unico impone valutazioni dedicate che confluiscono nel DVR come allegati tecnici.

In caso di appalti interni va inoltre redatto il DUVRI, il documento che valuta i rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici: è un documento distinto dal DVR ma strettamente collegato.

Quando aggiornarlo: le quattro condizioni

Il DVR non ha una scadenza fissa, ma l'art. 29 comma 3 impone di rielaborare la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della prevenzione, a seguito di infortuni significativi, e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

In pratica: nuovo macchinario, nuova sede, nuove mansioni, cambio di layout, incremento significativo dell'organico, un infortunio o un quasi infortunio rilevante sono tutti eventi che impongono di rimettere mano al documento. La rielaborazione va completata entro 30 giorni dall'evento che la determina.

La mancata redazione del DVR è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, che aumentano nei casi aggravati (aziende ad alto rischio); un DVR incompleto comporta sanzioni pecuniarie autonome. Il nostro servizio di consulenza redige e aggiorna il DVR con sopralluogo tecnico in azienda: richiedi una valutazione gratuita.

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