La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria solo quando il DVR individua rischi per cui la legge la prevede, come videoterminale oltre 20 ore settimanali, rumore, agenti chimici o movimentazione dei carichi. Il datore di lavoro nomina il medico competente, invia i lavoratori a visita in orario di lavoro e rispetta i giudizi di idoneità.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
L'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria in due casi: quando lo stabiliscono la normativa vigente o le indicazioni della Commissione consultiva permanente, e quando il lavoratore la chiede e il medico competente ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi. Non esiste quindi un obbligo generalizzato di visita per tutti i dipendenti: tutto parte dalla valutazione dei rischi.
I casi più frequenti sono previsti dai titoli speciali del Testo Unico: videoterminalisti che usano lo schermo per almeno 20 ore settimanali in modo sistematico o abituale (art. 176), lavoratori esposti a rumore oltre il valore superiore di azione di 85 dB(A) (art. 196), vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), agenti chimici con rischio non irrilevante per la salute (art. 229), cancerogeni e mutageni (art. 242), agenti biologici (art. 279) e movimentazione manuale dei carichi quando la valutazione la richiede (art. 168). A questi si aggiunge il lavoro notturno, per il D.Lgs. 66/2003.
Vale anche l'opposto: visite a tutti in assenza di rischi che le giustifichino non sono consentite. L'art. 41 vieta inoltre le visite finalizzate ad accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla legge. Chi vuole approfondire i singoli rischi trova le guide su videoterminali, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico.
Le visite previste e le novità della L. 198/2025
L'art. 41 comma 2 elenca le visite: preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche in fase preassuntiva; periodica, di norma una volta l'anno salvo periodicità diversa stabilita dalla norma specifica o dal medico competente; su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi; al cambio di mansione; alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa; e prima della ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha introdotto due novità. Le visite e gli accertamenti disposti dal medico competente, escluse le visite preassuntive, si svolgono in orario di lavoro. Nelle attività a elevato rischio di infortuni individuate dalla normativa su alcol e droghe, è prevista una visita prima o durante il turno quando c'è un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o sostanze: l'azienda può segnalare il sospetto, ma l'accertamento spetta al medico competente.
Lo stesso decreto ha affidato al medico competente l'informazione sulla prevenzione oncologica e la promozione degli screening, e ha rinviato al 31 dicembre 2026 la revisione delle regole sugli accertamenti di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Il testo coordinato del decreto è consultabile su Normattiva.
Il medico competente: nomina e compiti
La nomina del medico competente, quando la sorveglianza è obbligatoria, spetta al datore di lavoro (art. 18) e il medico deve avere i titoli dell'art. 38, tra cui la specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti e l'iscrizione nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute. L'incarico va formalizzato per iscritto, indicando compiti, tempi e modalità di accesso ai luoghi di lavoro.
L'art. 25 gli assegna compiti precisi: collabora alla valutazione dei rischi, definisce i protocolli sanitari, effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità, istituisce e custodisce la cartella sanitaria e di rischio, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o con cadenza diversa fissata in base alla valutazione, partecipa alla riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori. Entro il 31 marzo trasmette ai servizi competenti i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sorvegliati (art. 40).
Un medico che si limita a visitare in ambulatorio, senza conoscere i reparti, produce protocolli generici. Il datore di lavoro deve quindi fornirgli le informazioni previste dall'art. 18: processi, organizzazione del lavoro, dati su infortuni e malattie professionali, prescrizioni degli organi di vigilanza.
Obblighi operativi del datore di lavoro e giudizi di idoneità
Una volta attivata la sorveglianza, il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alle visite alle scadenze stabilite e chiedere al medico l'osservanza degli obblighi previsti (art. 18, comma 1, lettera g), e non adibire alla mansione un lavoratore privo del giudizio di idoneità (lettera bb). Le visite si fanno in orario di lavoro e i costi non possono essere posti a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro deve anche garantire la riservatezza: la cartella sanitaria è custodita dal medico competente presso il luogo concordato al momento della nomina, e l'azienda riceve solo il giudizio di idoneità, non i dati clinici. Alla cessazione del rapporto il medico consegna al lavoratore copia della cartella e gli fornisce le informazioni sulla sua conservazione.
Il lavoratore, da parte sua, è obbligato dall'art. 20 a sottoporsi ai controlli sanitari previsti, e un rifiuto ingiustificato è sanzionabile anche sul piano disciplinare. Per una gestione completa, dal protocollo al calendario, è possibile affidarsi a un servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente.
Dopo ogni visita il medico esprime per iscritto uno dei giudizi previsti dall'art. 41 comma 6: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con l'indicazione dei limiti di validità; inidoneità permanente. Il giudizio va consegnato al lavoratore e al datore di lavoro.
Se il lavoratore è giudicato inidoneo, l'art. 42 impone di adibirlo, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, conservando la retribuzione della mansione di provenienza. Le prescrizioni del medico, ad esempio un limite di peso o il divieto di turni notturni, vanno applicate davvero e documentate, perché in caso di infortunio sono il primo elemento verificato.
Contro il giudizio, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, cioè il servizio di prevenzione dell'ASL, che può confermare, modificare o revocare il giudizio dopo eventuali ulteriori accertamenti.
Esempio: il calendario delle visite in una piccola impresa
Esempio: un'azienda di 12 persone ha quattro impiegati al videoterminale per l'intero orario, sei magazzinieri esposti a movimentazione manuale dei carichi e rumore sotto gli 85 dB(A), due addetti commerciali che usano il computer meno di 20 ore a settimana. Sono soggetti a sorveglianza i quattro videoterminalisti e i sei magazzinieri; i due commerciali no, salvo richiesta motivata.
Per i videoterminalisti l'art. 176 fissa la periodicità: ogni cinque anni, che diventano due per chi ha più di 50 anni o è idoneo con prescrizioni. Un'impiegata di 52 anni visitata a marzo 2026 tornerà a marzo 2028; un collega di 38 anni senza prescrizioni a marzo 2031. Per i magazzinieri la periodicità la stabilisce il medico, ad esempio annuale: visite a maggio 2026, poi maggio 2027.
Se un magazziniere rientra dopo 75 giorni di malattia, serve una visita prima della ripresa del lavoro, perché l'assenza ha superato i 60 giorni continuativi. Se viene spostato in ufficio al videoterminale, serve la visita per cambio di mansione. Uno scadenzario condiviso tra ufficio personale e medico competente evita che questi passaggi si perdano.
Le sanzioni: un esempio di calcolo
La mancata nomina del medico competente quando dovuta è punita con l'arresto o con l'ammenda. Per il mancato invio dei lavoratori alle visite (art. 18, comma 1, lettera g) l'ammenda, dopo la rivalutazione in vigore dal 6 ottobre 2023 riepilogata dalla nota INL n. 724/2023, va da 2.849,15 a 5.698,30 euro; l'importo raddoppia se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplica oltre i dieci.
Esempio: nell'azienda dell'esempio precedente nessuno dei dieci lavoratori soggetti a sorveglianza è stato visitato. Essendo più di cinque, l'ammenda va da 5.698,30 a 11.396,61 euro. Se l'ispettore impartisce una prescrizione e l'azienda regolarizza nei termini, il reato si estingue pagando un quarto del massimo, cioè circa 2.849 euro. Con dodici lavoratori coinvolti la forbice salirebbe a 8.547,46-17.094,91 euro e il pagamento ridotto a circa 4.274 euro.
A queste cifre si aggiungono i costi della regolarizzazione e, in caso di infortunio o malattia professionale, le responsabilità civili e penali. Il quadro generale è nella guida alle sanzioni per la sicurezza sul lavoro; il testo dell'art. 41 è nel D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.