Vai al contenuto principale

Guide pratiche

DVR: guida completa alla redazione passo dopo passo

15 ottobre 2025 · 9 minuti di lettura

Per redigere il DVR il datore di lavoro, con RSPP e medico competente, raccoglie i dati aziendali, fa il sopralluogo, mappa le mansioni, valuta ogni rischio con un criterio dichiarato e scrive il documento con i contenuti dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, firmato con data certa dopo aver consultato il RLS. Una nuova attività ha 90 giorni.

Prima di iniziare: chi fa cosa

La valutazione dei rischi con la redazione del DVR è, insieme alla designazione del RSPP, uno dei due obblighi che l'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 vieta di delegare: la responsabilità resta del datore di lavoro, anche quando il documento è scritto materialmente da un consulente. L'art. 29 prevede che la valutazione sia fatta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Questa guida riguarda il come si scrive. Cosa sia il DVR, quali aziende devono averlo e quando va aggiornato è spiegato nell'articolo dedicato al DVR e ai suoi obblighi, mentre la guida completa al DVR e alla valutazione dei rischi raccoglie tutti i temi collegati.

Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate approvate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, che offrono un modello guidato. L'art. 29 le esclude per le aziende elencate all'art. 31 comma 6 (ad esempio quelle a rischio di incidente rilevante) e per quelle con attività che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, o da amianto. Il modello semplifica la forma, non la sostanza: sopralluogo, mappatura delle mansioni e programma delle misure vanno fatti comunque.

Passi 1 e 2: raccogliere i dati e fare il sopralluogo

Prima di scrivere una riga servono dati: organigramma con datore di lavoro, dirigenti e preposti; elenco dei lavoratori con mansione, tipologia contrattuale ed età; planimetrie dei locali con destinazione d'uso; elenco di macchine, attrezzature e impianti con le relative verifiche; elenco dei prodotti chimici con le schede di sicurezza; infortuni, malattie professionali e mancati infortuni degli ultimi anni.

Servono anche i documenti già esistenti: valutazioni specifiche precedenti (rumore, vibrazioni, chimico, incendio), relazione sanitaria aggregata del medico competente, verbali delle riunioni periodiche, contratti d'appalto in corso e lavoratori somministrati. Questi ultimi sono spesso dimenticati, ma la valutazione deve riguardare tutti i lavoratori, compresi stagisti, intermittenti e somministrati.

Dedicare tempo a questa fase evita il difetto più comune dei DVR: misure generiche che non corrispondono a nessun reparto reale. Un'ora passata con chi gestisce il personale e gli acquisti fa spesso emergere lavorazioni e prodotti che nessuno aveva segnalato.

Il sopralluogo si fa reparto per reparto, con il preposto o il caposquadra e, se possibile, con il RLS. L'obiettivo è osservare il lavoro reale, non quello descritto nelle procedure: le scorciatoie, le protezioni smontate perché rallentano, i materiali appoggiati sulle vie di esodo, le postazioni improvvisate.

Dal sopralluogo nasce la mappatura delle mansioni per gruppi omogenei: per ogni gruppo si elencano attività, ambienti, attrezzature, sostanze, orari e turni. L'art. 28 chiede di valutare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi, e la specifica tipologia contrattuale.

Esempio: in una ditta di 22 persone con produzione, magazzino e ufficio, i gruppi omogenei possono essere sei: operatori di linea, manutentori, magazzinieri con carrello, autisti, impiegati al videoterminale, addetti alle pulizie in appalto. Ogni rischio individuato dopo andrà collegato a uno o più di questi gruppi.

Passo 3: identificare i pericoli e stimare i rischi

Per ogni gruppo si elencano i pericoli: infortunistici (macchine, cadute, elettricità, incendio, mezzi in movimento), igienico-ambientali (rumore, vibrazioni, agenti chimici e biologici, microclima) e trasversali od organizzativi (stress lavoro-correlato, lavoro notturno, lavoro isolato). Dove il Testo Unico prevede un metodo specifico, si usa quello: le norme ISO 11228 per la movimentazione manuale dei carichi, le misure fonometriche per il rumore, la metodologia INAIL per lo stress lavoro-correlato.

Per gli altri rischi molte aziende usano una matrice probabilità per danno. Esempio di criterio: probabilità P da 1 (improbabile) a 4 (altamente probabile), danno D da 1 (lieve) a 4 (gravissimo), rischio R = P x D. Con R tra 1 e 3 si programmano miglioramenti nel medio periodo, tra 4 e 8 si interviene entro tempi definiti, da 9 a 16 si interviene subito. La legge non impone questa scala: impone che il criterio sia dichiarato, motivato e applicato allo stesso modo in tutto il documento.

In questa fase vanno individuate anche le mansioni che richiedono capacità professionali, esperienza, formazione e addestramento specifici: da qui discendono l'abilitazione per i carrellisti, la formazione per i lavori in quota, la sorveglianza sanitaria per videoterminali, rumore o agenti chimici.

Passi 4 e 5: definire le misure e scrivere il documento

Per ogni rischio il DVR indica le misure già in atto e quelle da adottare, seguendo l'ordine dell'art. 15: eliminare il rischio, ridurlo alla fonte, privilegiare le protezioni collettive su quelle individuali, poi organizzazione, formazione e infine DPI. Ogni misura del programma deve avere un responsabile e una scadenza, altrimenti resta una dichiarazione di intenti.

Le interferenze con imprese appaltatrici non stanno nel DVR ma nel DUVRI previsto dall'art. 26, che va coordinato con il documento principale; la gestione di DUVRI e appalti segue regole proprie. Il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha inoltre aggiunto all'art. 15 tra le misure generali di tutela la programmazione di misure contro condotte violente o moleste sul lavoro: conviene darne conto nel capitolo sui rischi organizzativi.

Il programma di miglioramento è la parte che un ispettore legge con più attenzione dopo un infortunio: misure previste e mai attuate, o scadenze lasciate passare, pesano più di una misura assente.

L'art. 28 comma 2 elenca i contenuti minimi, scritti con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. 1) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati. 2) Misure di prevenzione e protezione attuate e dispositivi di protezione individuale adottati. 3) Programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

4) Procedure per l'attuazione delle misure, con i ruoli dell'organizzazione che devono provvedervi, affidati a soggetti con adeguate competenze e poteri. 5) Nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente che hanno partecipato alla valutazione. 6) Individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionali, esperienza, formazione e addestramento. Il testo integrale è nel D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.

Le valutazioni specifiche (rumore, chimico, incendio, stress) si allegano e si richiamano nel corpo del documento. Un DVR lungo non è migliore di uno breve: conta che ogni rischio sia collegato a un gruppo di lavoratori, a una misura e a un responsabile.

Passo 6: firma, data certa, consegna e conservazione

Il documento deve avere data certa, oppure data attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente ove nominato. In alternativa si usano strumenti come la PEC inviata a sé stessi o la firma digitale con marca temporale. Il RLS va consultato prima e ha diritto a ricevere copia del documento, da consultare esclusivamente in azienda; le sue prerogative sono descritte nell'articolo sul ruolo e la formazione del RLS.

Il DVR si conserva presso l'unità produttiva cui si riferisce, anche su supporto informatico. Chi avvia una nuova attività deve valutare subito i rischi ed elaborare il documento entro 90 giorni dall'inizio. Dopo modifiche significative, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono, il documento va rielaborato entro 30 giorni. Una copia aggiornata va messa a disposizione anche del medico competente e del RSPP, e le revisioni precedenti vanno conservate: in caso di infortunio servono a dimostrare cosa era stato valutato e quando.

Gli errori tipici che emergono in ispezione

1) Il DVR fotocopia: un modello generico con il nome dell'azienda cambiato, senza riferimenti a reparti, macchine e prodotti reali. 2) Criterio di valutazione non dichiarato, con indici di rischio che non si capisce da dove vengano. 3) Mansioni con rischi specifici non individuate, da cui derivano formazione e sorveglianza sanitaria mancanti. 4) Programma di miglioramento senza responsabili né date. 5) Data certa assente o firme mancanti.

Le conseguenze non sono solo formali. L'omessa valutazione dei rischi e l'omessa adozione del DVR sono punite dall'art. 55 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda, e la mancata elaborazione del DVR è una delle gravi violazioni che consentono la sospensione dell'attività con una somma aggiuntiva di 2.500 euro per la revoca, come indicato nella circolare INL n. 3/2021. Un DVR incompleto è sanzionato con l'ammenda. Gli importi aggiornati sono riepilogati nella guida alle sanzioni per la sicurezza sul lavoro.

Se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di RSPP, il corso datore di lavoro RSPP fornisce gli strumenti per partecipare davvero alla valutazione. Per chi preferisce affidarla a un tecnico, il servizio di redazione del DVR parte da sopralluogo e mappatura delle mansioni.

Domande frequenti

Sì, il datore di lavoro può redigerlo personalmente, ma la valutazione va fatta in collaborazione con il RSPP, con il medico competente quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria e consultando il RLS. Se il datore di lavoro è anche RSPP deve avere la formazione prevista. Il risultato deve contenere tutti gli elementi dell'art. 28: un modello compilato senza sopralluogo non basta.

L'art. 28 comma 3-bis impone a chi costituisce una nuova impresa di valutare subito i rischi e di elaborare il documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Nel frattempo deve dare immediata evidenza scritta delle misure di prevenzione adottate, dei DPI e delle procedure, informandone il RLS. Per le modifiche significative di un'attività già avviata vale invece la rielaborazione entro 30 giorni.

Il modo più semplice è la sottoscrizione contestuale del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, di RSPP, RLS o RLST e medico competente se nominato. In alternativa si possono usare strumenti che attestano la data in modo opponibile, come l'invio tramite PEC o la firma digitale con marca temporale. Ogni revisione deve avere una propria data certa.

Sì, le procedure standardizzate del decreto interministeriale del 30 novembre 2012 restano utilizzabili dalle aziende fino a 50 lavoratori, salvo le esclusioni dell'art. 29: ad esempio attività con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, reprotossici o da amianto. Il modello cambia la forma del documento, non riduce i contenuti: sopralluogo, valutazione e programma delle misure restano necessari.

Metti in regola la tua azienda

Analizziamo gratuitamente la tua situazione formativa e documentale e ti proponiamo un piano su misura, senza impegno.