La formazione mancante è un reato: l'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce datore di lavoro e dirigente con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, importo che raddoppia oltre i cinque lavoratori non formati e triplica oltre i dieci. In più può scattare la sospensione dell'attività.
La formazione mancata è un reato contravvenzionale
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a garantire a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, e a formare preposti, dirigenti, addetti alle emergenze e RLS. La violazione non è un illecito amministrativo: l'art. 55, comma 5, lettera c) la punisce come contravvenzione con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda, a carico del datore di lavoro e del dirigente. Il testo vigente è consultabile su Normattiva, D.Lgs. 81/2008.
Gli importi non sono quelli scritti nel testo originario del 2008. Sono stati rivalutati più volte, maggiorati del 10% dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo aumentati del 15,9% dal decreto direttoriale n. 111/2023, con effetto per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, come spiega la nota INL del 30 ottobre 2023. Per la violazione dell'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10 la forbice attuale va da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Le violazioni coperte sono quattro. Il comma 1 riguarda la formazione di lavoratori; il comma 7 quella di datore di lavoro, dirigenti e preposti; il comma 9 gli addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; il comma 10 il RLS. Per il quadro generale delle altre violazioni del Testo unico, dal DVR alla sorveglianza sanitaria, rimandiamo alla guida alle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro.
Il moltiplicatore: più lavoratori, sanzione doppia o tripla
L'aspetto che molte aziende ignorano è il comma 6-bis dell'art. 55. Se la violazione dell'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10 riguarda più di cinque lavoratori gli importi sono raddoppiati; se ne riguarda più di dieci sono triplicati. La sanzione cresce quindi con il numero di persone non formate, non con il numero di corsi mancanti.
Con gli importi rivalutati al 6 ottobre 2023 le tre fasce sono queste. Fino a cinque lavoratori: ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con pagamento in prescrizione di 1.850,99 euro. Da sei a dieci lavoratori: da 3.417,22 a 14.807,93 euro, con pagamento di 3.701,98 euro. Oltre dieci lavoratori: da 5.125,83 a 22.211,89 euro, con pagamento di 5.552,97 euro.
Il conteggio va fatto su ciascuna violazione accertata. Lavoratori senza formazione, preposti senza corso e squadra di emergenza non formata sono contestazioni distinte, ognuna con la propria fascia.
Prescrizione obbligatoria: come si estingue il reato
Accertata la violazione, l'ispettore dell'INL o il tecnico della ASL impartisce una prescrizione secondo gli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, richiamati dall'art. 301 del D.Lgs. 81/2008. Fissa un termine per regolarizzare, cioè per far frequentare i corsi mancanti, e poi verifica l'adempimento.
Se la prescrizione è rispettata, il datore di lavoro è ammesso a pagare entro trenta giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. Pagata la somma, la contravvenzione si estingue e il procedimento penale viene archiviato. Se invece il termine scade senza regolarizzazione, la notizia di reato prosegue in Procura.
Due dettagli contano in pratica. Il termine è legato al tempo tecnicamente necessario e quindi alla disponibilità reale dei corsi, ed è prorogabile solo per motivi non imputabili all'azienda. Inoltre la regolarizzazione richiede l'attestato finale, non la sola iscrizione: un corso iniziato ma non concluso con la verifica di apprendimento non chiude la prescrizione.
La sospensione dell'attività per mancata formazione
Dal 2021 la mancata formazione e addestramento è tra le gravi violazioni dell'Allegato I al D.Lgs. 81/2008 che consentono la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14. La circolare INL n. 3/2021 ha chiarito che basta una sola violazione, senza reiterazione.
Per la revoca del provvedimento servono la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato, raddoppiata se l'impresa ha subito un'altra sospensione nei cinque anni precedenti. La somma aggiuntiva non è stata toccata dalla rivalutazione del 2023, perché non è una sanzione in senso proprio.
Secondo la stessa circolare, quando la mancata formazione è l'unica violazione rilevante, la sospensione può riguardare solo i lavoratori non formati. L'azienda non può impiegarli fino alla revoca, ma deve continuare a retribuirli e a versare i contributi.
Esempio di calcolo: un magazzino con otto addetti non formati
Esempio: un'azienda di logistica con 14 dipendenti riceve un'ispezione. Otto magazzinieri assunti negli ultimi due anni non hanno la formazione generale e specifica, e il capoturno che coordina il magazzino non ha mai fatto il corso preposti. L'ispettore contesta due violazioni distinte.
1) Lavoratori non formati, art. 37 comma 1: otto persone, quindi fascia raddoppiata. Il pagamento in prescrizione è di 3.701,98 euro. 2) Preposto non formato, art. 37 comma 7: una persona, fascia base, pagamento di 1.850,99 euro. 3) Se l'ispettore adotta anche la sospensione limitata ai nove lavoratori interessati, la revoca richiede 9 per 300 euro, cioè 2.700 euro di somma aggiuntiva.
Il totale, nel caso più favorevole in cui tutto si chiude in prescrizione, è di 8.252,97 euro. A questa cifra si aggiungono il costo dei corsi organizzati in urgenza e le ore di lavoro perse durante la sospensione. La stessa formazione, pianificata per tempo, sarebbe costata solo i corsi, e in molti casi può essere coperta dai fondi interprofessionali.
Il capoturno dell'esempio è un caso frequente di preposto di fatto: chi sovrintende al lavoro altrui ha gli obblighi del preposto anche senza nomina formale, e il datore di lavoro deve formarlo.
Gli errori che in ispezione valgono come formazione mancante
Avere un attestato non basta, se l'attestato non è valido per quel ruolo. 1) Corso preposti seguito in e-learning: l'art. 37, comma 7-ter, richiede la presenza e l'Accordo Stato-Regioni 2025 esclude l'e-learning per formazione e aggiornamento dei preposti. Le regole sulle modalità ammesse sono riepilogate nella nostra guida su e-learning e videoconferenza.
2) Formazione specifica di durata inferiore al livello di rischio dell'azienda o della mansione, ad esempio quattro ore di rischio basso per chi lavora in un reparto produttivo. 3) Aggiornamento quinquennale dei lavoratori scaduto. 4) Addetti antincendio con un corso non coerente con il livello richiesto dal DM 2 settembre 2021. 5) Attestato privo di verifica finale o senza registro presenze conservato dall'ente.
C'è poi un vincolo spesso trascurato: l'art. 37, comma 12, impone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si svolga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori. Far pagare il corso al dipendente o chiedergli di seguirlo fuori orario espone l'azienda a contestazioni.
In caso di infortunio: responsabilità penale e dell'ente
Se un lavoratore non formato si infortuna, la mancata formazione diventa uno degli elementi centrali per valutare la colpa del datore di lavoro nei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. La giurisprudenza di legittimità considera la formazione una misura di prevenzione primaria, il cui scopo è proprio proteggere il lavoratore dai propri errori.
Per lesioni gravi o gravissime e per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza può rispondere anche la società, ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e interdittive. L'INAIL, inoltre, può agire in regresso contro il datore di lavoro responsabile per recuperare le prestazioni pagate all'infortunato.
Da dove partire per mettersi in regola
1) Elenca tutto il personale con la mansione reale, compresi i lavoratori che coordinano altri senza nomina. 2) Raccogli gli attestati e annota per ciascuno data, durata, ente, modalità e scadenza dell'aggiornamento. 3) Confronta la durata della formazione specifica con il rischio della mansione. 4) Dai priorità alle posizioni che pesano di più in ispezione: lavoratori mai formati, preposti, squadre di emergenza incomplete.
Per tenere traccia delle scadenze puoi usare lo scadenzario formativo, mentre per una verifica documentale strutturata c'è il servizio di audit di conformità e gestione scadenze. Se l'ispezione è già avvenuta, la guida su come prepararsi alle ispezioni di ASL e Ispettorato spiega come gestire i termini della prescrizione.