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Attrezzature e abilitazioni

Corso Carrelli Elevatori (Muletto)

Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025 — 12 ore

A chi è rivolto

Il corso è destinato a chi conduce carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo nella versione più diffusa, il carrello industriale semovente: il classico muletto a contrappeso usato in magazzini, piattaforme logistiche, reparti produttivi, punti vendita della grande distribuzione, scali e aree di stoccaggio. L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 rinvia alla Conferenza Stato-Regioni l'elenco delle attrezzature per cui serve una specifica abilitazione: oggi quell'elenco e i relativi corsi sono contenuti nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), che ha sostituito l'Accordo del 22 febbraio 2012 e disciplina i carrelli al punto 8.3.4 della Parte II. Il datore di lavoro deve far frequentare il corso prima di adibire il lavoratore al carrello, anche se l'uso è saltuario o se la persona ha esperienza maturata senza un titolo valido. L'obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi e gli altri soggetti dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 che usano il carrello nella propria attività. Chi deve condurre anche carrelli a braccio telescopico o sollevatori telescopici rotativi ha bisogno del modulo pratico specifico per quella tipologia, oppure del percorso unico da 16 ore che le comprende tutte e tre.

Requisiti di accesso: Comprensione della lingua italiana sufficiente a seguire le lezioni, superare le verifiche e capire la segnaletica: le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 chiedono di verificarla prima di avviare la formazione dei lavoratori stranieri, eventualmente con mediatore o traduttore. Il datore di lavoro valuta l'idoneità alla mansione tramite il medico competente quando la sorveglianza sanitaria è prevista dal DVR (art. 41 del D.Lgs. 81/2008). Il corso si svolge interamente in presenza fisica, presso un'area attrezzata con carrelli della tipologia oggetto di abilitazione: per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, l'Accordo 2025 non ammette videoconferenza né e-learning, nemmeno per la teoria.

Obiettivi del corso

  • Conoscere il quadro normativo su attrezzature di lavoro e abilitazioni: art. 73 del D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e responsabilità di datore di lavoro, preposto e conducente
  • Riconoscere le tipologie di carrelli semoventi con conducente a bordo e capire quando un accessorio cambia la natura dell'attrezzatura e quindi l'abilitazione richiesta
  • Leggere la targa e il diagramma di portata, calcolare la portata residua in funzione del baricentro del carico e dell'altezza di sollevamento
  • Valutare la stabilità longitudinale e trasversale del carrello e prevenire il ribaltamento, la caduta del carico e l'investimento dei pedoni
  • Eseguire i controlli prima dell'uso e la manutenzione di competenza del conducente, riconoscendo le anomalie che impongono di fermare il mezzo
  • Guidare, prelevare, trasportare e depositare carichi in sicurezza su percorsi con curve, rampe, spazi ristretti e scaffalature

Programma didattico

Modulo teorico: parte giuridico-normativa e tecnica

8 ore
  • Art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: abilitazione, aggiornamento quinquennale, obblighi e responsabilità del conducente e del datore di lavoro
  • Tipologie di carrelli semoventi con conducente a bordo, componenti principali, organi di comando e dispositivi di sicurezza (sistema di ritenuta, tettuccio di protezione, segnalatori)
  • Stabilità: triangolo di appoggio, baricentro combinato carrello-carico, diagramma di portata e portata residua, effetti di velocità, frenate, curve e pendenze
  • Rischi tipici: ribaltamento laterale e frontale, caduta del carico dall'alto, urti con scaffalature, investimento di pedoni in aree promiscue
  • Controlli prima dell'uso, manutenzione di competenza del conducente, ricarica delle batterie e rifornimento in sicurezza
  • Verifica intermedia con questionario: il superamento è condizione per accedere al modulo pratico

Modulo pratico carrelli industriali semoventi (in presenza)

4 ore
  • Individuazione dei componenti, dei comandi e delle sicurezze sul mezzo, controlli pre-utilizzo e verifica delle anomalie
  • Guida a vuoto e a carico su percorso con curve, retromarcia, rampe e passaggi stretti
  • Prelievo, trasporto e deposito di pallet a diverse altezze, impilamento e disimpilamento in scaffalatura
  • Parcheggio e messa a riposo del carrello; esercitazioni con rapporto massimo di un docente ogni sei allievi
  • Verifica finale individuale: prova pratica di conduzione e colloquio con il docente

Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Dal 19 maggio 2025 i corsi per carrelli elevatori sono regolati dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, e dal 19 maggio 2026, finito il periodo transitorio, non si possono più avviare corsi secondo l'Accordo 2012. Le durate restano 12 ore per ciascuna tipologia e 16 ore per le tre insieme. Cambiano tre aspetti pratici: l'intero corso deve svolgersi in presenza fisica, la verifica finale è individuale con prova pratica e colloquio, e l'aggiornamento quinquennale è di almeno 4 ore dedicate alla parte pratica. Le abilitazioni conseguite con l'Accordo 2012 restano valide.

Attestato rilasciato

Chi frequenta il corso e supera sia la verifica intermedia sia la verifica finale individuale riceve l'attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, punto 8.3.4. L'attestato indica i dati del lavoratore, la tipologia di carrello, la durata del corso e la data di conclusione, dalla quale decorrono i cinque anni entro cui va svolto l'aggiornamento. Il titolo è personale e vale anche se il lavoratore cambia azienda. Non sostituisce la formazione generale e specifica dei lavoratori prevista dall'art. 37, né l'addestramento sul carrello e sulle procedure del singolo luogo di lavoro, che restano a carico del datore di lavoro.

Domande frequenti sul corso

Sì. L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevede un'abilitazione specifica per le attrezzature individuate in Conferenza Stato-Regioni, e dal 19 maggio 2025 il riferimento è l'Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), punto 8.3.4, che ha sostituito l'Accordo 2012. Il datore di lavoro deve assicurare il corso prima di adibire il lavoratore al carrello, anche per un uso occasionale.

No. L'Accordo 2025 fa salvi i percorsi svolti in vigenza dell'Accordo 2012, purché conformi nei contenuti e nelle durate. Il titolo resta valido e va aggiornato ogni cinque anni: secondo le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 il quinquennio si calcola dalla data di conclusione del corso riportata sull'attestato. Un corso privo di parti obbligatorie non è riconosciuto e va ripetuto per intero.

No. Per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, l'Accordo 2025 esclude sia l'e-learning sia la videoconferenza sincrona, anche per i moduli teorici; il Ministero del Lavoro lo ha confermato nelle FAQ del 27 marzo 2026. Corso iniziale e aggiornamento si svolgono quindi in aula, con la parte pratica in un'area attrezzata e il carrello della tipologia per cui si chiede l'abilitazione.

No. Il corso da 12 ore abilita ai carrelli industriali semoventi. Carrelli a braccio telescopico e sollevatori telescopici rotativi hanno ciascuno un proprio modulo pratico, e l'Accordo prevede un percorso da 16 ore che abilita alle tre tipologie. Attenzione agli accessori: se un telescopico viene attrezzato in modo da rientrare in un'altra attrezzatura dell'elenco, secondo le FAQ ministeriali serve anche quel titolo.

Il corso dell'Accordo riguarda i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Per un transpallet condotto a terra, senza conducente a bordo, questo titolo specifico non è richiesto, ma il datore di lavoro deve comunque garantire informazione, formazione e addestramento sull'attrezzatura secondo gli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008, e la valutazione dei rischi deve considerarne l'uso.

Il datore di lavoro che non assicura la formazione e l'abilitazione richieste dall'art. 73 è soggetto alle sanzioni penali dell'art. 87 del D.Lgs. 81/2008. In caso di infortunio la mancanza del titolo pesa sulla valutazione della colpa del datore di lavoro e dei preposti. In ispezione si controllano l'attestato, la tipologia di carrello indicata e la data dell'ultimo aggiornamento.

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