Normativa

DM 2 settembre 2021: come cambia la formazione antincendio con i livelli 1, 2 e 3

29 settembre 2025 · 6 minuti di lettura

Il decreto che ha sostituito il DM 10 marzo 1998 riorganizza la formazione degli addetti antincendio in tre livelli, introduce l'aggiornamento quinquennale obbligatorio e ridefinisce i requisiti dei docenti. Ecco come classificare la tua azienda.

Dal DM 10 marzo 1998 al nuovo impianto normativo

Il DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, è uno dei tre decreti che hanno sostituito lo storico DM 10 marzo 1998 in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Il decreto disciplina i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, e in particolare la designazione e la formazione degli addetti al servizio antincendio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

La novità più visibile è terminologica e sostanziale insieme: le vecchie categorie di rischio incendio basso, medio ed elevato sono sostituite da tre livelli di complessità (1, 2 e 3), a cui corrispondono percorsi formativi rinnovati nei contenuti e nelle prove pratiche.

I tre livelli: come classificare la tua attività

Livello 1: attività con presenza di sostanze scarsamente infiammabili, condizioni di scarsa probabilità di innesco e nessuna propagazione prevedibile — tipicamente uffici e attività a basso affollamento non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il corso per gli addetti è di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), con aggiornamento di 2 ore.

Livello 2: è la categoria residuale, in cui ricade la maggior parte delle attività produttive, commerciali e di servizi che non rientrano nel livello 1 né nel 3, comprese in generale le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il corso è di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica), con aggiornamento di 5 ore.

Livello 3: attività ad alta complessità elencate nell'allegato III del decreto, come rischi di incidente rilevante, ospedali e strutture sanitarie con oltre 50 posti letto, alberghi con oltre 100 posti letto, grandi stazioni e aerostazioni, edifici di grande altezza. Il corso è di 16 ore (12 di teoria e 4 di pratica), con aggiornamento di 8 ore, e per alcune attività resta l'obbligo dell'idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco.

L'aggiornamento quinquennale diventa esplicito

Sotto il vecchio DM 10 marzo 1998 la periodicità dell'aggiornamento antincendio non era fissata dalla norma, ma solo raccomandata da una circolare del 2011 che indicava i tre anni come buona prassi. Il DM 2 settembre 2021 chiude la questione: l'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività formativa.

Il decreto ha previsto anche una disposizione transitoria per chi aveva ricevuto la formazione da più di cinque anni all'entrata in vigore: in quel caso il primo aggiornamento andava svolto entro il 4 ottobre 2023. Oggi la regola è a regime: ogni addetto antincendio deve avere un attestato, di corso base o di aggiornamento, con data non anteriore a cinque anni.

Attenzione alle corrispondenze: gli attestati conseguiti secondo il vecchio decreto restano validi e i percorsi si equivalgono (rischio basso = livello 1, medio = livello 2, elevato = livello 3), ma l'aggiornamento va svolto secondo i nuovi programmi.

Cosa devono fare le aziende adesso

Il primo passo è verificare la corretta classificazione della propria attività, che deve risultare coerente con la valutazione del rischio incendio contenuta nel DVR. Il secondo è controllare le date degli attestati degli addetti designati: chiunque abbia superato i cinque anni va aggiornato senza attendere.

Ricorda che il numero degli addetti deve essere adeguato: devono essere garantite la presenza e l'operatività della squadra in ogni turno e in ogni sede, tenendo conto di ferie, malattie e turnazione. I nostri corsi antincendio di livello 1, 2 e 3 includono la prova pratica di spegnimento con attrezzature reali e sono programmabili anche direttamente presso la tua azienda.

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