Rischi specifici
Corso Informativo Rischio Amianto
4 ore per riconoscere i materiali sospetti e sapere cosa fare, per chi non è addetto alla bonifica
A chi è rivolto
Lavoratori che nella loro attività ordinaria possono trovarsi davanti a materiali contenenti amianto senza essere addetti alla rimozione o alla bonifica: elettricisti, idraulici, termotecnici, manutentori di impianti e fabbricati, addetti a ristrutturazioni e piccole demolizioni, operai di stabilimenti con coperture o coibentazioni datate. L'amianto è vietato in Italia dalla L. 257/1992, ma resta presente in molti edifici costruiti prima: coperture e canne fumarie in cemento-amianto, coibentazioni di tubazioni e caldaie, pavimenti in vinil-amianto, guarnizioni, pannelli. Il corso serve al datore di lavoro per adempiere agli obblighi informativi del Capo III del Titolo IX, aggiornato dal D.Lgs. 213/2025, e ai preposti per sapere come fermare un lavoro quando compare un materiale sospetto.
Requisiti di accesso: Nessun prerequisito. Il corso ha natura informativa e non abilita alla rimozione o alla bonifica, per le quali sono necessari i corsi regionali per addetti e dirigenti previsti dall'art. 10 della L. 257/1992 e dal DPR 8 agosto 1994. Per lavoratori che eseguono attività su materiali contenenti amianto il datore di lavoro deve garantire la formazione dell'art. 258, definita sulla base della valutazione dei rischi.
Obiettivi del corso
- Riconoscere i materiali che possono contenere amianto e distinguere quelli compatti da quelli friabili
- Conoscere gli effetti dell'amianto sulla salute, i lunghi tempi di latenza e l'effetto aggiuntivo del fumo di tabacco
- Sapere cosa fare, e cosa non fare mai, quando durante un lavoro si trova un materiale sospetto
- Capire chi fa cosa: datore di lavoro, preposto, laboratorio, impresa di bonifica, ASL
- Conoscere le principali novità introdotte dal D.Lgs. 213/2025 in recepimento della direttiva (UE) 2023/2668
Programma didattico
Che cos'è l'amianto e perché è pericoloso
2 ore- Tipi di amianto e prodotti che lo hanno contenuto fino al divieto della L. 257/1992
- Patologie asbesto-correlate: asbestosi, mesotelioma, tumore del polmone; latenza e ruolo del fumo
- Il quadro normativo: Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 213/2025, direttiva (UE) 2023/2668
- Il valore limite di esposizione e perché non esiste una soglia sotto la quale il rischio è nullo
Riconoscere, fermarsi, segnalare
2 ore- Dove si trova: schede fotografiche di materiali compatti e friabili negli edifici e negli impianti
- Obbligo del datore di lavoro di individuare i materiali prima di demolizioni e manutenzioni (art. 248)
- Procedura in caso di ritrovamento: sospendere, delimitare, non toccare, avvisare il preposto
- Quando intervengono laboratorio, impresa iscritta all'Albo gestori ambientali e piano di lavoro ex art. 256
- Test di verifica finale
Novità Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha recepito la direttiva (UE) 2023/2668 modificando il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. La direttiva riduce il valore limite di esposizione professionale da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, come media ponderata su 8 ore, e prevede il passaggio entro il 2029 alla microscopia elettronica per contare anche le fibre più sottili. Per le aziende significa valutazioni dei rischi da rivedere e maggiore attenzione prima di ogni lavoro su edifici datati.
Attestato rilasciato
Attestato di partecipazione al corso informativo sul rischio amianto, con indicazione dei contenuti, della durata, della modalità di erogazione e dell'esito del test finale. È utile per documentare l'informazione fornita ai lavoratori ai sensi dell'art. 257. Codice univoco verificabile online.
Domande frequenti sul corso
No. Rimozione e bonifica richiedono i corsi regionali per operatori e per dirigenti previsti dalla L. 257/1992 e dal DPR 8 agosto 1994, svolti presso enti autorizzati dalle Regioni, e un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali. Questo corso serve a chi può incontrare materiali sospetti e deve sapere riconoscerli e fermarsi.
Sospendere subito l'attività in quel punto, non forare, tagliare, spazzare o rompere il materiale, allontanare i colleghi e avvisare il preposto. Spetta al datore di lavoro far campionare e analizzare il materiale da un laboratorio qualificato e, se contiene amianto, affidare l'intervento a un'impresa autorizzata con il piano di lavoro previsto dall'art. 256.
Sì. L'art. 248 del D.Lgs. 81/2008 impone, prima di demolizioni o manutenzioni, di adottare ogni misura per individuare i materiali che potrebbero contenere amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Esempio: prima di sostituire una caldaia in un condominio degli anni Settanta, l'impresa chiede l'eventuale censimento e, se manca, valuta un campionamento.
Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che abbassa di dieci volte il valore limite di esposizione, da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo su 8 ore. Per chi lavora su edifici datati diventa ancora più importante individuare i materiali prima di iniziare e fermarsi davanti a un materiale sospetto.
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una durata in anni per l'informazione sul rischio amianto, ma chiede che la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti sia ripetuta a intervalli regolari. Consigliamo di ripeterla quando cambiano mansioni, cantieri o il censimento aziendale dei materiali, e comunque periodicamente per chi lavora spesso su edifici datati.
Sì, essendo un corso informativo senza esercitazioni pratiche lo proponiamo in aula, in videoconferenza o in e-learning. Per squadre di manutentori consigliamo l'aula o la videoconferenza, così il docente può commentare fotografie di materiali trovati negli edifici in cui l'azienda lavora abitualmente e rispondere ai dubbi concreti.
Rischi specifici
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